Notificazione a un solo difensore e decorrenza del termine breve (Cass. civ. Sez. II n. 15426 del 03.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione della sentenza di primo grado a uno solo dei procuratori congiuntamente incaricati della difesa è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, poiché la rappresentanza tecnica esplica nel lato passivo i suoi pieni effetti rispetto a ciascuno dei nominati procuratori e l’eventuale carattere congiuntivo del mandato opera soltanto nei rapporti tra la parte e il singolo procuratore. L’appello incidentale autonomo, diretto a tutelare un interesse non nascente dall’impugnazione principale, è ammissibile solo se rispetta il termine ordinario di trenta giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado, restando tempestivo, in difetto, unicamente per i capi oggetto del gravame principale. La vendita a corpo con indicazione della misura del bene non rende irrilevante la consistenza dichiarata, dovendosi verificare caso per caso la volontà effettiva delle parti ai fini del rimedio di cui all’art. 1538, comma 1, cod. civ.
Il Fatto
Una società attrice conveniva in giudizio alcune società e un privato davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, chiedendo il rilascio di porzioni di terreno site in Marcianise, acquistate con atto notarile del 1997. Nel corso del giudizio si costituivano volontariamente i ricorrenti, subentrati nella posizione dell’attrice per effetto di una sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ.
Il Tribunale accoglieva in parte la domanda, condannando alcune convenute al rilascio e al risarcimento, e accogliendo la manleva verso il privato. La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, riformava la decisione di primo grado e rigettava la domanda originaria. I soccombenti in appello propongono ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto l’eccezione relativa alla costituzione del nuovo difensore della controricorrente, depositata in prossimità dell’adunanza camerale. Poiché il giudizio è iniziato prima del 2009, la nuova costituzione avrebbe richiesto una procura speciale in forma notarile: la costituzione e la memoria sono pertanto inammissibili, con esclusione di ogni rilievo sulle relative spese.
Nel merito, il primo motivo è fondato. La Corte di Appello aveva escluso l’idoneità della notificazione della sentenza di primo grado, eseguita presso uno dei difensori, a far decorrere il termine breve di cui all’art. 325 cod. proc. civ. La Corte ribadisce invece che la nomina di una pluralità di procuratori è consentita e che la rappresentanza tecnica, congiuntiva o disgiuntiva, esplica nel lato passivo pieni effetti rispetto a ciascun procuratore nominato.
Richiamando Sezioni Unite n. 12924 del 2014, Sez. I n. 20626 del 2017 e Sez. II n. 4933 del 2014, la Corte afferma che l’eventuale carattere congiuntivo del mandato opera soltanto nei rapporti interni tra la parte e il singolo procuratore, con la conseguenza che la notificazione a uno solo dei difensori è sufficiente. Ne deriva la tardività dell’appello incidentale proposto dalla società controricorrente oltre tre mesi dopo la notificazione.
La Corte precisa poi la distinzione tra impugnazione incidentale tipica e impugnazione incidentale autonoma. Richiamando Sez. III n. 21745 del 2006 e Sez. II n. 20963 del 2018, osserva che le impugnazioni successive alla prima assumono carattere incidentale, ma quelle autonome possono proporsi con la comparsa di risposta solo rispettando il termine ordinario di trenta giorni, senza necessità di formule sacramentali. Nella specie, l’appello incidentale doveva ritenersi tempestivo solo per i capi oggetto del gravame principale e tardivo per gli altri. L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo, relativo al giudicato interno.
Il terzo e il quarto motivo sono infondati. Sul contratto a corpo la Corte richiama Sez. II n. 29363 del 2022, affermando che l’indicazione della misura del bene esprime l’intenzione di negoziare un bene con quelle caratteristiche, con applicazione dell’art. 1538, comma 1, cod. civ. in caso di divergenza superiore a un ventesimo. La sentenza è cassata e la causa decisa nel merito, con declaratoria di inammissibilità dell’appello incidentale e passaggio in giudicato delle statuizioni di primo grado nei confronti della società.
Nota della Redazione
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