Ammissione al passivo con riserva dei crediti accertati in negativo (Cass. civ. Sez. I n. 30911 del 25.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ammissione al passivo fallimentare con riserva, l’art. 96, comma 2°, n. 3, l.fall. dev’essere interpretato estensivamente, in modo da ricomprendere non solo i crediti accertati in positivo, ma anche quelli oggetto di accertamento negativo da parte di una sentenza pronunciata prima della dichiarazione di fallimento ma in quel momento non ancora passata in giudicato. La norma trova applicazione anche con riguardo al credito che la parte in bonis vanti nei confronti di quella poi fallita alla restituzione di quanto versato in esecuzione di tale sentenza, per l’ipotesi in cui, in accoglimento dell’impugnazione proposta o proseguita nei confronti del curatore, la sentenza stessa fosse in tutto o in parte caducata. L’ammissione con riserva è disposta dal giudice delegato; lo scioglimento della riserva compete al medesimo giudice ai sensi dell’art. 113-bis l.fall., restando estranea al thema decidendum del giudizio di legittimità la sopravvenuta definizione del giudizio extrafallimentare.
Il Fatto
Una società chiedeva di essere ammessa allo stato passivo di un fallimento, con riserva, per un credito di importo superiore a centosessantamila euro. Il credito si componeva di due voci: la somma corrisposta in esecuzione di una sentenza di primo grado che aveva rigettato una sua domanda, e il credito oggetto di quella domanda, la cui esistenza era stata negata dalla stessa sentenza.
Il curatore si opponeva per carenza di titolo. Il giudice delegato rigettava la domanda; il tribunale, in accoglimento dell’opposizione, ammetteva la creditrice al passivo con riserva. Il fallimento proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, lamentando l’inesistenza e l’apparenza della motivazione, la violazione dell’art. 96, comma 2°, n. 3, l.fall. e la mancanza di un accertamento riconducibile a tale schema. Nelle more del giudizio di legittimità, la corte d’appello rigettava l’appello confermando integralmente la sentenza di primo grado.
La Motivazione della Corte
I tre motivi, trattati congiuntamente, sono infondati. La Corte ricostruisce la funzione dell’art. 96, comma 2°, n. 3, l.fall.: quando il credito azionato con la domanda di ammissione al passivo risulta accertato con sentenza pronunciata prima della dichiarazione di fallimento ma non ancora passata in giudicato, il giudice delegato lo ammette con riserva dell’impugnazione, sciolta all’esito del termine o del passaggio in giudicato.
Si tratta di un’eccezione alla regola dell’esclusività del giudizio di verificazione, perché l’accertamento dell’an e del quantum è rimesso al giudizio di impugnazione. La norma opera, oltre che quando il credito sia stato accertato in positivo, anche quando il giudice ne abbia accertato l’inesistenza, in tutto o in parte. In coerenza con il principio della ragionevole durata del processo, essa include l’ipotesi del rigetto, anche parziale, della domanda con sentenza non ancora definitiva. Il creditore deve allora proporre impugnazione nei confronti del fallimento, e la sentenza di riforma spiega efficacia verso la procedura.
Nel caso concreto, la pretesa restitutoria può conseguire allo stesso fatto dedotto in riserva, cioè al passaggio in giudicato della sentenza d’appello che accerti l’inesistenza del credito vantato dalla società poi fallita, con caducazione della condanna al pagamento. Quel credito è stato oggetto, nella sentenza extraconcorsuale, di un accertamento negativo implicito ma inequivocabile: avendo accertato in positivo il credito della società poi fallita, la sentenza ha correlativamente accertato in negativo il credito alla restituzione di quanto versato.
Non rileva che, nelle more, la corte d’appello abbia rigettato l’appello e confermato integralmente la sentenza di primo grado. Quel passaggio in giudicato è proprio l’evento dedotto nella riserva ed è estraneo al thema decidendum, che riguarda solo la correttezza dell’ammissione con riserva. Gli effetti del definitivo accertamento negativo appartengono alla competenza del giudice delegato in sede di scioglimento della riserva ai sensi dell’art. 113-bis l.fall. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con l’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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