Querela di falso del verbale di arresto e poteri del giudice (Cass. civ. Sez. III n. 16533 del 13.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio positivo o negativo sulla falsità ideologica di un atto pubblico, in funzione dell’accoglimento o del rigetto della querela di falso proposta per rimuovere l’effetto di piena prova ex art. 2700 cod. civ., costituisce oggetto di un apprezzamento di merito che, ove debitamente motivato e svolto su premesse corrette in iure, è incensurabile in sede di legittimità. La violazione dell’art. 2729 cod. civ. è configurabile solo se risultino violati i criteri di inferenza della prova indiziaria, mentre la violazione dell’art. 2697 cod. civ. presuppone che l’onere probatorio sia stato attribuito a parte diversa da quella gravata. Il potere del giudice di disporre la cancellazione di espressioni sconvenienti o offensive ex art. 89 cod. proc. civ. integra esercizio di discrezionalità non censurabile in cassazione, salvo il caso di omessa pronuncia.
Il Fatto
Il ricorrente e un altro soggetto erano stati tratti in arresto da ufficiali di Polizia Giudiziaria, i quali avevano redatto un verbale attestante che gli arrestati avevano esploso colpi d’arma da fuoco all’indirizzo dei militari. Gli arrestati proposero querela di falso avanti il Tribunale, deducendo la falsità ideologica del verbale; la domanda fu rigettata.
La Corte d’appello di Salerno respinse l’impugnazione, valorizzando alcuni elementi istruttori e la derubricazione del reato da tentato omicidio a resistenza a pubblico ufficiale. Rigettò altresì l’istanza di cancellazione di espressioni asseritamente offensive contenute nella comparsa conclusionale di parte convenuta. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, denunciando la violazione degli artt. 2729 e 2697 cod. civ. e dell’art. 89 cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte rileva un dubbio sulla rituale notifica del ricorso agli intimati, essendo stato notificato ai difensori del primo grado e non alle parti personalmente, rimaste contumaci in appello. Osserva tuttavia che l’inammissibilità del ricorso esclude la necessità di disporre il rinnovo dell’atto, perché il rispetto del diritto fondamentale alla ragionevole durata del processo impone di evitare attività processuali non giustificate. Richiama, sul punto, il consolidato orientamento di legittimità.
Quanto al primo motivo, la Corte lo dichiara manifestamente inammissibile. Pur formalmente intestato alla violazione di legge, esso propone in sostanza una rivalutazione degli elementi di prova. L’accertamento delle circostanze di fatto e l’apprezzamento delle risultanze istruttorie sono attività riservate al giudice del merito, cui compete anche la scelta, insindacabile in legittimità, delle prove ritenute più idonee. Il giudizio sulla falsità ideologica dell’atto pubblico è apprezzamento di merito che, ove motivato su premesse corrette in iure, non può essere sostituito da una valutazione alternativa della Corte di cassazione.
La Corte esclude poi la pertinenza dei richiami all’art. 2729 cod. civ., non potendosi reputare violati i criteri di inferenza della prova indiziaria, e all’art. 2697 cod. civ., la cui violazione è configurabile solo quando si contesti l’attribuzione dell’onere probatorio a parte diversa da quella gravata, non quando si critichi l’apprezzamento delle risultanze probatorie.
Il secondo motivo è parimenti inammissibile. L’apprezzamento del giudice di merito sul carattere sconveniente od offensivo delle espressioni contenute nelle difese e sulla loro estraneità all’oggetto della lite, nonché l’emanazione o meno dell’ordine di cancellazione ex art. 89 cod. proc. civ., integrano esercizio di un potere discrezionale non censurabile in legittimità. Il relativo provvedimento, in caso di reiezione dell’istanza, non è suscettibile di impugnazione. Resta censurabile solo l’omessa pronuncia.
Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile. Non si provvede sulle spese stante l’indefensio degli intimati vittoriosi. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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