Eccezione di incompetenza contraria al fatto proprio è inammissibile (Cass. civ. Sez. II n. 24391 del 02.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei rapporti tra arbitri e giudice ordinario, ove la declaratoria di incompetenza degli arbitri non sia impugnata, la parte che l’ha ottenuta non può riproporre la medesima eccezione dinanzi al giudice della causa riassunta. Tale condotta integra la violazione del divieto di venire contra factum proprium e si risolve in un abuso dello strumento processuale, volto a impedire o ritardare la pronuncia sulla pretesa azionata. L’eccezione è pertanto inammissibile e il tribunale, non potendo dichiarare la propria incompetenza, deve trattenere la causa e deciderla nel merito.

Il Fatto

Una società ricorrente aveva chiesto a un collegio arbitrale la condanna della controparte al pagamento di una penale pattuita per il ritardo nella consegna e installazione di un macchinario. La convenuta aveva eccepito dinanzi agli arbitri la loro incompetenza, sostenendo che la penale era oggetto di una pattuizione autonoma, non coperta dalla clausola compromissoria contenuta nel contratto di appalto originario.

Il collegio arbitrale aveva accolto l’eccezione e rimesso le parti dinanzi al tribunale, dinanzi al quale la ricorrente aveva riassunto il giudizio. La convenuta, a sua volta, aveva eccepito l’incompetenza del giudice invocando la stessa clausola compromissoria. Il tribunale aveva ritenuto ammissibile l’eccezione e affermato la competenza degli arbitri anche per le penali della scrittura successiva. La ricorrente ha proposto regolamento di competenza.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce anzitutto il quadro dei rapporti tra arbitri e giudice ordinario, regolati dall’art. 819 ter cod. proc. civ.. Nel testo originario la norma escludeva l’applicabilità di regole corrispondenti all’art. 50 cod. proc. civ., ma è stata dichiarata incostituzionale nella parte in cui impediva di far salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria (Corte cost. 223/2013). Da tale pronuncia deriva l’applicabilità della translatio iudicii anche nei rapporti tra arbitri e giudici.

La Corte precisa però che l’illegittimità costituzionale è solo parziale: la Consulta ha fatto salva la restante parte dell’art. 819 ter cod. proc. civ., compresa la disposizione che esclude che la decisione sulla competenza vincoli il giudice ad quem. L’eccezione di incompetenza resta quindi riproponibile, ma solo in presenza di un concreto interesse e nel rispetto dei principi di lealtà e buona fede processuale.

Il punto decisivo è che la stessa parte che aveva visto accogliere la propria eccezione dinanzi agli arbitri ha riproposto l’eccezione al giudice della causa riassunta, formulando argomentazioni esattamente contrarie a quelle precedentemente sostenute. La Corte qualifica tale condotta come violazione del divieto di venire contra factum proprium. La resistente, essendo vincitrice sull’eccezione di rito, non avrebbe neppure potuto impugnare la questione nei termini poi proposti al tribunale.

La Corte esclude che assuma rilievo la circostanza che con la riassunzione sia stato richiesto il pagamento di una penale aggiuntiva per il collaudo. Entrambe le penali erano contenute nella medesima scrittura integrativa del 2016 e l’eccezione ha posto in discussione il solo profilo comune dell’operatività della clausola compromissoria. L’eccezione appare perciò rivolta unicamente a impedire o ritardare la pronuncia, con un oggettivo aggravio della posizione processuale della ricorrente.

Accolto il secondo motivo, con assorbimento degli altri, la pronuncia è cassata e viene dichiarata la competenza del Tribunale di Bologna, dinanzi al quale le parti sono rimesse con riassunzione nel termine di legge. Le spese sono compensate per la novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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