Extrapetizione esclusa se l’atto impositivo contesta fatture gonfiate (Cass. civ. Sez. V n. 17341 del 24.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di extrapetizione ricorre solo quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell’azione, pronunci oltre i limiti delle richieste e delle eccezioni fatte valere dalle parti, oppure su questioni non dedotte e non rilevabili d’ufficio, attribuendo un bene della vita diverso da quello conteso. Non è invece precluso al giudice l’esercizio del potere-dovere di qualificare diversamente i fatti, con il solo limite di non esorbitare dalle richieste contenute nell’atto di impugnazione e di non introdurre nuovi elementi di fatto. Ne consegue che non è affetta da extrapetizione la sentenza che rilevi la sovrafatturazione dei costi quando l’atto impositivo abbia già contestato l’utilizzo di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti.
Il Fatto
Una società esercente attività alberghiera riceveva un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate, all’esito di una verifica della Guardia di finanza, recuperava a tassazione, ai fini Iva per il 2007, costi indebitamente detratti in relazione a fatture asseritamente fittizie, emesse per la realizzazione di una struttura ricettiva oggetto di finanziamento pubblico. L’Ufficio contestava operazioni in tutto o in parte inesistenti.
La CTP accoglieva parzialmente il ricorso, riconoscendo la detraibilità dell’Iva al 50% e irrogando le sanzioni al minimo. Avverso tale decisione proponevano separati appelli sia l’Agenzia sia la società.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, riuniti gli appelli, annullava la sentenza di primo grado in accoglimento del motivo della società relativo all’asserita extrapetizione della CTP quanto al rilievo d’ufficio della sovrafatturazione dei costi; esaminava poi i motivi originari e annullava integralmente l’avviso di accertamento per carenza dei presupposti. L’Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. e dagli artt. 101 e 112 cod. proc. civ., richiamati dall’Agenzia. Il potere-dovere del giudice di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti oggetto di contestazione incontra il limite del rispetto del petitum e della causa petendi. Il divieto opera quando il giudice introduca nuovi elementi di fatto nel tema controverso.
Il vizio di ultra o extra petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell’azione, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso, pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori. Sul punto la Corte richiama il proprio orientamento (Cass. n. 18868/2015; Cass. n. 28180/2017; Cass. Sez. I n. 12014 del 2019; Cass. Sez. VI-5 n. 25274 del 2022; Cass. n. 25814 del 2022).
Non è invece precluso al giudice del gravame il potere-dovere di qualificare diversamente i fatti, con il solo limite di non esorbitare dalle richieste contenute nell’atto di impugnazione e di non introdurre nuovi elementi di fatto (Cass. Sez. V n. 21057 del 2021; Cass. Sez. V n. 8716 del 2021; Cass. n. 18830 del 2017; Cass. n. 296 del 2016; Cass. n. 16213 del 2015).
Nel caso concreto, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha male applicato il principio. L’atto impositivo, recependo i rilievi della Guardia di finanza, aveva già contestato l’indebito utilizzo di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti, evidenziando come la figura del general contractor servisse a far lievitare i costi mediante forniture gonfiate negli importi. Il rilievo sulla sovrafatturazione non costituisce dunque ampliamento del thema decidendum, come delimitato dall’atto impositivo.
Da qui l’erroneità dell’annullamento della sentenza di primo grado. Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo, relativo alla dedotta motivazione apparente. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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