Domanda ultratardiva: l’avviso mancante va allegato sin dall’insinuazione (Cass. civ. Sez. I n. 17541 del 25.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il mancato invio, da parte del curatore, dell’avviso previsto dall’art. 92 l. fall. non costituisce oggetto di eccezione, ma una condizione di ammissibilità della domanda di insinuazione cd. ultratardiva. La relativa allegazione e prova, funzionale a dimostrare ex art. 101, ultimo comma, l. fall. che il ritardo è dipeso da causa non imputabile al creditore, è a carico dell’istante e deve essere offerta sin dal ricorso introduttivo della domanda di ammissione al passivo. Il giudizio di opposizione allo stato passivo ha carattere impugnatorio e a oggetto determinato: non ammette domande nuove né emendatio libelli, con la conseguenza che la ragione giustificativa non allegata nella fase di verifica non può essere introdotta per la prima volta in sede di opposizione. Ne discende l’inammissibilità del ricorso per cassazione che solleciti l’esame di questioni di fatto o di diritto non ritualmente e tempestivamente prospettate nel giudizio di opposizione.
Il Fatto
Il giudice delegato al fallimento di una società in liquidazione non ammetteva al passivo il credito vantato da altra società, per l’ultratardività della domanda di insinuazione. La creditrice proponeva opposizione ex art. 98 l. fall., che il Tribunale rigettava con decreto.
Il giudice del merito rilevava che la società, in sede di verifica, si era limitata a imputare il ritardo al sequestro penale degli assegni, circostanza che non le avrebbe impedito di insinuarsi tempestivamente. Solo con l’opposizione la creditrice aveva dedotto di non aver mai ricevuto l’avviso ex art. 92 l. fall., questione di fatto non accertabile per mutamento delle ragioni dell’inimputabilità. La cessionaria del credito ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto.
La Motivazione della Corte
La ricorrente denuncia la violazione dell’art. 99 l. fall., sostenendo che il tribunale avrebbe errato nel ritenere non deducibile per la prima volta in opposizione la questione del mancato invio dell’avviso. La Corte ritiene il motivo infondato.
Il collegio riconosce che con il ricorso in opposizione il creditore può sollevare eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, ai sensi dell’art. 99, secondo comma, n. 4, l. fall., a contrasto delle ragioni reiettive emerse in verifica. Il richiamo non giova però nel caso concreto: il mancato invio dell’avviso non è un’eccezione, ma un fatto di rilevanza giuridica che fonda l’ammissibilità della domanda ultratardiva.
La sua allegazione e prova restano a carico dell’istante e devono essere rappresentate sin dalla presentazione della domanda. Il mancato ricevimento dell’avviso integra una condizione di ammissibilità della domanda ultratardiva, volta a dimostrare ex art. 101, ultimo comma, l. fall. che il ritardo dipende da causa non imputabile. Diversamente opinando, il creditore potrebbe fondare in opposizione la domanda su ragione diversa e aggiuntiva rispetto a quella indicata ai sensi dell’art. 93, comma 3, n. 3, l. fall., con oggetto del giudizio differente da quello della verifica.
Tale assunto contrasta con il principio, costantemente affermato, secondo cui il procedimento di opposizione è giudizio di carattere impugnatorio, disciplinato dall’art. 99 l. fall., che non consente, per non vanificare gli obiettivi di semplificazione e celerità, né l’introduzione di domande nuove né la emendatio libelli. La Corte richiama sul punto Cass. 32750/2022 e Cass. 6279/2022. La sovrapponibilità obbligata dell’oggetto dei due giudizi esclude un ampliamento del tema a una condizione di ammissibilità non allegata sin dall’istanza di insinuazione.
Il rigetto del primo motivo assorbe il secondo. Il terzo motivo, con cui si contesta l’imputabilità del ritardo per il sequestro penale di assegni e fatture, è dichiarato inammissibile: la questione dell’estensione del sequestro alle fatture e della falsità della loro emissione non risulta mai sottoposta al collegio dell’opposizione. Nel giudizio di cassazione non si possono prospettare nuove questioni che implichino accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito, nemmeno se rilevabili d’ufficio (Cass. 25319/2017; Cass. 22006/2017). Il ricorso è respinto.
Nota della Redazione
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