Doppia ratio decidendi e inammissibilità dei motivi di ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. III n. 25389 del 16.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione che non si confronti con la doppia ratio decidendi della sentenza impugnata è inammissibile. Quando la decisione è sorretta da due autonome e distinte ragioni giuridiche, ciascuna logicamente sufficiente a giustificarla, l’inammissibilità della censura riferita a una sola di esse rende irrilevante l’esame dei motivi attinenti all’altra, non potendo in alcun caso derivarne l’annullamento. Nel processo civile, la mancata contestazione di un’allegazione non vincola meccanicamente il giudice del merito: egli può sempre rilevare l’inesistenza della circostanza allegata ove ciò emerga dagli atti di causa e dalle prove raccolte. Il danno da mancato godimento deve essere allegato e provato, non potendosi desumere dalla sola indisponibilità del bene.

Il Fatto

Il ricorrente aveva agito in primo grado, insieme a un altro soggetto, per far accertare l’inadempimento dei proprietari dell’immobile sottostante agli obblighi imposti da un provvedimento che aveva disposto la manutenzione straordinaria del solaio comune. Il Tribunale aveva accolto la domanda, condannando i convenuti a collaborare all’esecuzione dei lavori, e aveva inoltre riconosciuto, su domanda riconvenzionale, il risarcimento dei danni subiti da questi ultimi per l’allagamento del loro immobile, addebitato alla negligenza del ricorrente.

La Corte d’appello aveva rigettato l’impugnazione del ricorrente, confermando la sentenza. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, contestando il rigetto della domanda risarcitoria per mancato utilizzo del bene e la condanna al risarcimento per il danno da allagamento.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, esaminati unitariamente perché attinenti alla medesima questione, sono stati dichiarati inammissibili. Quanto al dedotto danno da mancato utilizzo dell’immobile, il giudice dell’appello, sulla base delle risultanze istruttorie, aveva ritenuto la domanda infondata perché il ricorrente si era limitato ad allegare il pregiudizio senza provarlo. Il c.t.u. aveva anzi accertato che le travi portanti si trovavano in uno stato di conservazione soddisfacente, senza patologie dovute a infiltrazioni. Il primo motivo tendeva così a contrapporre una diversa valutazione di fatto e non si confrontava con la doppia ratio decidendi espressa sul punto.

Il secondo motivo assumeva che la mancata contestazione determinasse il raggiungimento della prova. La Corte ha ricordato il principio secondo cui, se difetta la contestazione di una parte a fronte dell’allegazione specifica dell’altra, non sussiste per il giudice del merito alcun vincolo di meccanica conformazione: egli può sempre rilevare l’inesistenza della circostanza allegata ove ciò emerga dagli atti e dal materiale probatorio raccolto. Il prudente apprezzamento del giudice vale a maggior ragione per la valutazione della mancata contestazione, come affermato da Cass. Sez. II n. 15288 del 2023 e Cass. Sez. II n. 42035 del 2021.

Il terzo motivo censurava l’applicazione dell’art. 2051 cod. civ., sostenendo che il danno da allagamento fosse imputabile a terzi ignoti. La Corte ha rilevato che il giudice di merito aveva fondato la decisione su due ragioni autonome: da un lato, l’irrilevanza della condotta di terzi ignoti a fronte della negligenza del proprietario che aveva lasciato accessibile l’immobile, rilevante anche ex art. 2043 cod. civ.; dall’altro, la responsabilità del committente verso i terzi ex art. 2051 cod. civ., non esclusa dalla consegna all’appaltatore, con l’unico limite del caso fortuito, non provato nella specie.

Il motivo non ha attinto tale doppia motivazione ed è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità ex art. 366, n. 4, cod. proc. civ., poiché la sentenza risulta sorretta da due rationes autonome, ciascuna giuridicamente e logicamente sufficiente, con la conseguenza che l’inammissibilità del motivo riferito a una di esse rende irrilevante l’esame dei motivi riferiti all’altra, non potendo comunque condurre all’annullamento (conf. Cass. Sez. III n. 15399 del 2018; Cass. Sez. III n. 5102 del 2024). Il ricorso è stato conclusivamente dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *