Superbollo auto e capacità contributiva: questione manifestamente infondata (Cass. civ. Sez. V n. 17673 del 26.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La questione di legittimità costituzionale delle norme istitutive del c.d. superbollo, per asserita violazione del principio di progressività, è manifestamente infondata. Il principio di cui all’art. 53 Cost. opera con riguardo al sistema tributario nel suo complesso e non ai singoli tributi, sicché non può invocarsi la crescita dell’aliquota correlata all’ammontare del reddito per sindacare un singolo prelievo. Il controllo di costituzionalità si risolve in un giudizio sull’uso ragionevole dei poteri discrezionali del legislatore, diretto a verificare la coerenza interna della struttura dell’imposta con il suo presupposto economico e la non arbitrarietà dell’entità dell’imposizione. È inoltre inammissibile, per genericità e difetto di autosufficienza, il motivo che deduca la violazione di norme sovranazionali senza indicare la disposizione concretamente violata.

Il Fatto

La contribuente impugnava l’avviso di accertamento per l’addizionale erariale sulla tassa automobilistica relativa al 2014, c.d. superbollo. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso; la Commissione tributaria regionale, in accoglimento dell’appello dell’ufficio, riformava la decisione di primo grado e rigettava l’impugnazione, condannando la parte alle spese del gravame.

Avverso tale pronuncia la contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a sei motivi, deducendo l’omesso esame di fatti decisivi, la violazione del principio di progressività e del diritto sovranazionale, l’omessa pronuncia sulla riserva di legge e sull’inammissibilità dell’appello, vizi formali dell’atto e l’illegittima liquidazione delle spese. L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte riqualifica il primo motivo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., pur restando fermo che la questione di costituzionalità è sempre proponibile anche per la prima volta in sede di legittimità, purché strumentale all’accoglimento o al rigetto del ricorso. Nel merito, il profilo è manifestamente infondato.

Il Giudice delle leggi, richiamato nelle sue pronunce, ha chiarito che per capacità contributiva deve intendersi l’idoneità del soggetto all’obbligazione d’imposta, desumibile dal presupposto economico cui l’imposizione è collegata, costituito da qualsiasi indice rivelatore di ricchezza, secondo valutazioni riservate al legislatore. A quest’ultimo spetta un’ampia discrezionalità nella determinazione dei fatti espressivi della capacità contributiva, con il solo limite della non arbitrarietà.

La Corte sottolinea che le imposizioni differenziate devono ancorarsi a un’adeguata giustificazione obiettiva, tradotta in modo coerente e proporzionale nella struttura dell’imposta, poiché ogni diversificazione deve essere supportata da adeguate giustificazioni, in assenza delle quali degenera in arbitraria discriminazione. Tuttavia, il principio di progressività si riferisce al sistema tributario nel suo complesso e non ai singoli tributi, avendo riguardo al rapporto diretto fra imposizione e reddito personale complessivo del contribuente.

Il secondo motivo è dichiarato inammissibile o comunque infondato: la violazione di norme sovranazionali è dedotta in modo del tutto generico e la pronuncia della Corte di Giustizia richiamata riguarda una fattispecie diversa, relativa a una formula di calcolo della potenza fiscale sfavorevole agli autoveicoli importati.

Il terzo motivo è respinto: una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte può decidere nel merito omettendo il rinvio quando la questione di diritto risulti infondata e non richieda ulteriori accertamenti di fatto. Lo Statuto del contribuente contiene criteri guida interpretativi privi di rango superiore alla legge ordinaria, sicché la riserva di legge risulta rispettata. Il quarto e il quinto motivo sono inammissibili per violazione del principio di autosufficienza; il sesto è manifestamente infondato, spettando all’Amministrazione, in caso di vittoria, la liquidazione delle spese con la riduzione del venti per cento degli onorari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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