Efficacia panprocessuale delle decisioni della Cassazione sulla competenza (Cass. civ. Sez. I n. 14997 del 29.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le sentenze sulla giurisdizione e sulla competenza rese dalla Corte di cassazione in sede di regolamento o di ricorso ordinario, cui spetta per funzione istituzionale il potere di adottare decisioni dotate di efficacia esterna, producono effetti anche nei successivi processi tra le stesse parti (cd. efficacia panprocessuale). Ne consegue che l’eccezione di incompetenza già respinta in un giudizio tra le medesime parti non può essere riproposta con riferimento a un petitum diverso, ancorché relativo al medesimo rapporto di durata. Il ricorrente che denunci l’omessa pronuncia su un motivo d’appello, dolendosi che una delle rationes decidendi non sia stata censurata, deve riprodurre testualmente nel corpo del ricorso il motivo asseritamente non esaminato, in ossequio agli oneri di specificità e autosufficienza di cui ai nn. 4 e 6 dell’art. 366, 1° co., cod. proc. civ.; l’error in procedendo, pur consentendo alla Corte di esaminare direttamente gli atti, non è rilevabile d’ufficio.
Il Fatto
Un Comune ha chiesto ed ottenuto, nel 2017, un decreto ingiuntivo nei confronti di una società per il pagamento degli indennizzi annuali per la captazione dell’acqua di un fiume, relativi al secondo semestre 2015, al 2016 e al 2017, come stabiliti in un atto di conciliazione del 2001. La società ha proposto opposizione, eccependo pregiudizialmente l’incompetenza del tribunale ordinario in favore del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Roma.
Il tribunale ha rigettato l’opposizione e la corte d’appello ha confermato la decisione, richiamando l’ordinanza n. 14477/2021 con cui la Cassazione, in un giudizio tra le stesse parti, aveva escluso che la controversia involgesse il regime delle acque. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e delle norme sulle derivazioni idriche.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibili entrambi i motivi. Quanto al primo, ribadisce che la corte d’appello ha correttamente aderito ai rilievi dell’ordinanza n. 14477/2021, negando la competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche.
Il passaggio centrale riguarda l’efficacia delle pronunce di legittimità sulla competenza. La Corte afferma che le sentenze rese in sede di regolamento o di ricorso ordinario dalla Suprema Corte, cui spetta per funzione istituzionale il potere di adottare decisioni dotate di efficacia esterna, producono effetti anche nei processi successivi tra le stesse parti. Richiama in proposito Cass. ord. n. 30220 del 2017 e Cass. n. 13768 del 2005. Ne deriva che ogni ulteriore argomento volto a censurare la statuizione sulla competenza è vano.
Quanto al secondo motivo, la Corte rileva che la corte territoriale aveva escluso la censura della seconda ratio decidendi del primo dictum. Il ricorrente avrebbe dovuto riprodurre testualmente nel ricorso il motivo d’appello, in ossequio agli oneri di specificità e autosufficienza di cui ai nn. 4 e 6 dell’art. 366, 1° co., cod. proc. civ. Non basta invocare l’error in procedendo, che pure consente alla Corte di esaminare direttamente gli atti di causa (cfr. Cass. Sez. Un. n. 20181 del 2019): il ricorrente deve esplicitare gli elementi individuanti il fatto processuale, poiché l’errore non è rilevabile d’ufficio.
Le ragioni di inammissibilità rendono superfluo l’esame dell’improcedibilità prospettata dal controricorrente, pur rilevandosi che il deposito del ricorso è avvenuto tempestivamente rispetto alla notifica. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e con l’obbligo di versare il contributo unificato ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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