Deposito telematico dell’opposizione allo stato passivo: vale la ricevuta PEC (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17986 del 01.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel deposito telematico dell’opposizione allo stato passivo, il termine si ha per rispettato nel momento in cui il gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia genera la ricevuta di avvenuta consegna, non alla data, eventualmente successiva, di iscrizione a ruolo ad opera del personale di cancelleria. L’art. 16-bis, settimo comma, d.l. n. 179/2012, convertito in legge n. 221/2012, è volto a prevenire ritardi o decadenze incolpevoli della parte per cause a essa non imputabili. Il dies a quo del termine di trenta giorni ex art. 99, primo comma, l. fall. decorre dalla comunicazione dell’esecutività dello stato passivo; la data rilevante del deposito è quella del registro telematico Sicid, non quella risultante dalla schermata cartacea del registro o dal decreto di fissazione dell’udienza.

Il Fatto

Il ricorrente aveva proposto opposizione allo stato passivo di una società in amministrazione straordinaria. Il Tribunale di Torino, con decreto del 16 marzo 2023, ha dichiarato il ricorso inammissibile perché tardivo: il deposito era avvenuto il 13 ottobre 2022, giorno non festivo, oltre il termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione dell’esecutività dello stato passivo, avvenuta il 12 settembre 2022.

Il ricorrente ha impugnato il decreto con ricorso per cassazione, articolando due motivi. La società intimata non ha svolto attività difensiva.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 99 l. fall., dell’art. 16-bis, settimo comma, d.l. n. 179/2012 e dell’art. 13 d.m. n. 44/2011. Il Tribunale aveva ritenuto tardivo il deposito sulla base della data emergente dalla schermata cartacea del registro telematico e dal decreto di fissazione dell’udienza, ossia il 13 ottobre 2022, anziché dalla data del registro telematico Sicid, ossia il 12 ottobre 2022, coincidente con il momento di generazione della ricevuta da parte del gestore PEC.

La Corte ha ritenuto il motivo fondato. La disposizione richiamata stabilisce che il deposito telematico si ha per avvenuto al momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, ed è tempestivo quando tale ricevuta è generata entro la fine del giorno di scadenza, con applicazione dell’art. 155, commi 4 e 5, cod. proc. civ.

Il collegio ha valorizzato la ratio della norma: prevenire il rischio di ritardi o decadenze incolpevoli a carico della parte per cause a essa non imputabili, riconducibili agli eventuali ritardi nella lavorazione degli atti da parte della cancelleria. Tale rischio non si presenta nel tradizionale deposito cartaceo, dove la ricezione dell’atto da parte della cancelleria implica la contestuale iscrizione a ruolo. Nel deposito telematico, invece, non vi è necessaria coincidenza cronologica tra l’attività della parte e la successiva lavorazione dell’atto. Ne deriva che il deposito si ha per avvenuto nell’invio telematico e nella generazione della ricevuta, restando irrilevante la data, eventualmente successiva, di iscrizione a ruolo.

A sostegno la Corte ha richiamato i propri precedenti: Cass. n. 1366 del 2018 e Cass. n. 11726 del 2019. Nel caso di specie, dal registro telematico Sicid risulta un deposito alla data del 12 ottobre 2022, e dunque entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del 12 settembre 2022: il deposito è pertanto tempestivo.

Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto la nullità del decreto per violazione dell’art. 101 cod. proc. civ., per avere il Tribunale rilevato d’ufficio la tardività del ricorso senza suscitare il contraddittorio. Il motivo è stato dichiarato assorbito. Ne è derivato l’accoglimento del ricorso, con cassazione del decreto impugnato e rinvio al Tribunale di Torino in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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