Pagamenti in contanti nella filiera del gioco online e risoluzione del contratto (Cass. civ. Sez. III n. 17985 del 01.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nella filiera del gioco online l’obbligo di effettuare i pagamenti senza uso di moneta contante, previsto dall’art. 10, secondo comma, d.l. n. 16 del 2012 e coordinato con l’art. 3 della legge n. 136 del 2010, grava su tutte le figure che a vario titolo vi operano, compreso chi installa le macchinette presso gli esercizi commerciali. La norma ha carattere imperativo, perché tutela l’interesse generale alla tracciabilità dei pagamenti e alla prevenzione del riciclaggio, ed è speciale rispetto alla disciplina generale sui limiti all’uso del contante, che pertanto deroga. La sua violazione integra una causa di risoluzione del contratto, alla quale non osta il collegamento negoziale tra contratto di installazione e contratto di gestione della rete né il contegno strumentale della controparte, che può rilevare semmai sul piano risarcitorio.

Il Fatto

Una società ha installato alcune macchinette per il gioco online nel bar gestito da altra società. Dopo un certo periodo l’esercente ha rimosso le macchinette, in vista di un accordo con un diverso gestore, e la società installatrice ha agito in giudizio per far constatare l’inadempimento dell’utilizzatore.

In primo grado l’esercente ha eccepito in via riconvenzionale la nullità del contratto, perché i pagamenti corrisposti dal gestore erano effettuati in contanti, contro la normativa speciale che li vieta, e ha sostenuto di essere receduto legittimamente. Il Tribunale ha accolto la domanda principale e pronunciato la risoluzione per inadempimento dell’esercente. La Corte d’Appello, accogliendo l’impugnazione, ha invece pronunciato la risoluzione per inadempimento del gestore. Questi ricorre in cassazione con sette motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte richiama anzitutto il proprio precedente Cass. n. 7966 del 2023, reso in causa identica, nel quale ha affermato che i pagamenti in contanti del gestore all’utilizzatore violano la normativa speciale, da ritenersi imperativa, e che i due contratti sono tra loro collegati. Tali affermazioni vanno ribadite.

Ne segue una conseguenza di rilievo: la decisione impugnata è conforme a diritto e, se anche la motivazione fosse carente o errata, va corretta senza necessità di cassazione. Il chiarimento preliminare riguarda l’art. 10, secondo comma, d.l. n. 16 del 2012, che impone l’obbligo di versamento senza contante a “tutte le figure a vario titolo operanti nella filiera del sistema gioco”. L’obbligo non grava quindi solo sul concessionario, ma su chiunque intervenga nella filiera con qualsiasi contratto volto a consentire il gioco online, compreso chi installa le macchinette.

La natura imperativa della norma discende da due considerazioni. Da un lato essa impone l’obbligo nell’interesse generale alla tracciabilità e alla prevenzione del riciclaggio, e un obbligo posto nell’interesse generale non è derogabile dalle parti. Dall’altro il coordinamento con l’art. 3 della legge n. 136 del 2010, che impone a tutti i soggetti della filiera di operare su conto corrente e prevede, al comma 9 bis, che il mancato utilizzo di strumenti tracciabili costituisce causa di risoluzione del contratto. La norma contiene dunque un precetto e una sanzione.

Essa inoltre è speciale, perché regola i pagamenti all’interno del gioco online, e per la sua specialità deroga alla disciplina generale sui limiti di valore all’uso del contante. Quanto al collegamento negoziale, esso deriva dalla stessa prospettazione della ricorrente: il contratto di installazione serve a realizzare la causa concreta di quello di gestione della rete, poiché il concessionario non vedrebbe realizzato il proprio interesse se nei singoli esercizi non fossero installate le macchinette.

La Corte rigetta quindi i motivi sulla tracciabilità e sul contegno dell’esercente. La non tracciabilità del contante è stabilita dal legislatore, sicché il giudice non deve accertarla di volta in volta. La risoluzione ha una propria autonoma ragione giustificatrice nel pagamento in contanti, che non può essere evitata dal comportamento contrario a correttezza dell’esercente, rilevante semmai ai fini risarcitori. Il ricorso è rigettato e le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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