Revocazione ordinanza della Cassazione: errore di giudizio non di fatto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19676 del 17.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione, l’errore che può condurre alla revoca della decisione rileva solo se relativo a un fatto che non abbia costituito punto controverso sul quale è caduta la decisione. L’errore nella valutazione degli atti processuali sottoposti al controllo della Corte di cassazione, ancorché prospettato come errore di fatto, è errore di giudizio e non di fatto, risolvendosi al più in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali. Non integra pertanto i presupposti della revocazione la censura che lamenti la cattiva applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. o il ritenuto difetto di prova di circostanze oggetto della decisione impugnata. Parimenti è inammissibile il motivo che, fuori dall’ipotesi dell’art. 391-quater cod. proc. civ., deduca la violazione dei diritti garantiti dalla Convenzione EDU in assenza di una sentenza della Corte EDU che abbia riconosciuto il contrasto del provvedimento con la Convenzione o i suoi Protocolli.

Il Fatto

La ricorrente aveva agito nei confronti dell’Istituto previdenziale per ottenere la regolarizzazione della propria posizione contributiva, in relazione a un asserito rapporto di lavoro subordinato intercorso con un ente comunale. La domanda era stata respinta nel merito e il ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello era stato dichiarato inammissibile con una precedente ordinanza della stessa Corte.

Avverso tale ordinanza la ricorrente ha proposto ricorso per revocazione, articolando due motivi e depositando memoria illustrativa. L’Istituto previdenziale ha resistito con controricorso. Il collegio, all’adunanza camerale, ha riservato il termine di sessanta giorni per il deposito del provvedimento.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da una premessa generale sul perimetro del rimedio revocatorio: l’errore assume rilievo solo se cade su un fatto che non abbia costituito punto controverso sul quale si è formata la decisione. Gli errori dedotti con il primo motivo attengono invece proprio ai punti oggetto della decisione di cui si chiede la revocazione.

Il motivo, oltre all’assemblamento che lo connota per la ritrascrizione di ampi passi degli atti precedenti, non prospetta veri errori di fatto ma errori di giudizio. È errore di giudizio quello che verte sulla cattiva applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. da parte dell’ordinanza impugnata; è parimenti errore di giudizio quello secondo cui sarebbe stato erroneamente ritenuto non provato il rapporto di lavoro subordinato, quando esso sarebbe risultato dimostrato alla luce delle prove acquisite.

La Corte enuncia allora il criterio distintivo: l’errore nella valutazione degli atti processuali sottoposti al suo controllo, ancorché nominato come errore di fatto, è errore di giudizio e non di fatto, risolvendosi al più in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali (Cass. 5326/23). Il primo motivo è dunque inammissibile.

Quanto al secondo motivo, la Corte esclude anzitutto che la fattispecie ricada nell’art. 391-quater cod. proc. civ., poiché non è intervenuta alcuna sentenza della Corte EDU che abbia riconosciuto contrario alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, o a uno dei suoi Protocolli, il contenuto dell’ordinanza impugnata. Nel merito, il motivo si limita a dedurre un errore di giudizio, lamentando che l’ordinanza avrebbe dovuto tener conto di alcuni elementi istruttori trascurati. Al di fuori dell’errore di fatto, non sussistono i presupposti della revocazione.

Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese secondo soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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