Stabilizzazione sospesa e revoca prima del contratto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18613 del 08.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nella procedura di stabilizzazione del personale precario, l’inserimento nella graduatoria approvata dal commissario ad acta e la convocazione del candidato per la scelta della sede e della decorrenza non integrano un diritto all’assunzione ormai perfezionato. La revoca della procedura resta possibile finché non intervenga la sottoscrizione del contratto individuale, e non può essere sindacata quando sia determinata dall’accertata mancanza di copertura finanziaria. Né l’art. 81 della legge della Regione Campania n. 1/2008 né l’art. 1326 cod. civ. consentono di ritenere concluso il contratto in mancanza di tale stipula, restando irrilevanti il comportamento concludente dell’amministrazione e le difformi determinazioni successive, adottate in linea con i provvedimenti commissariali.
Il Fatto
La ricorrente aveva lavorato alle dipendenze dell’azienda sanitaria con contratti a tempo determinato e aveva partecipato alla procedura di stabilizzazione disciplinata dalla legge della Regione Campania n. 1/2008. Inserita nell’elenco degli ammessi, era stata convocata per la scelta della decorrenza e della sede di assegnazione ed era stata fissata la data dell’immissione in possesso. Con decreti del Presidente della Regione, quale commissario ad acta per il piano di rientro del settore sanitario, le assunzioni erano state prima sospese e poi bloccate. La ricorrente chiedeva la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato nel profilo di infermiere professionale.
Il Tribunale accoglieva la domanda, ritenendo che i provvedimenti commissariali non potessero incidere su un diritto già perfezionato. La Corte d’appello, in riforma, accoglieva l’impugnazione dell’azienda, escludendo che l’inserimento in graduatoria e la convocazione valessero a configurare un comportamento concludente, poiché nessun contratto era stato sottoscritto e le determinazioni dell’azienda erano legittime in quanto conformi a quelle commissariali. La questione giunge in Cassazione.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente deduceva l’esistenza di un giudicato formatosi su una pronuncia di primo grado che aveva riconosciuto il diritto al reinquadramento e alla ricostruzione di carriera. Il motivo è inammissibile: la Corte territoriale aveva interpretato quella decisione come relativa soltanto al ritardo della stabilizzazione e ai pregressi contratti a termine, mentre il contenuto della sentenza non era trascritto né allegato. Difetta inoltre il presupposto della dedotta violazione dell’art. 2909 cod. civ., poiché la pronuncia non era passata in giudicato, essendo intervenuta nelle more una decisione d’appello che aveva rigettato la domanda risarcitoria e confermato nel resto quella di primo grado.
Con il secondo motivo era denunciata la violazione dell’art. 434 cod. proc. civ. per la mancata declaratoria di inammissibilità dell’appello. Il rilievo è infondato: dagli atti trascritti emerge che l’impugnazione aveva censurato anche la ritenuta conclusione del contratto per difetto dell’autorizzazione necessaria, affermando che la sospensione era intervenuta quando i contratti non erano ancora stati stipulati.
Il nucleo sostanziale è affrontato con il terzo e il quarto motivo, che lamentavano la violazione della normativa sulla stabilizzazione e dell’art. 1326 cod. civ., sostenendo che il diritto all’assunzione dovesse ritenersi perfezionato per effetto dell’intero iter procedimentale. La Corte li ritiene infondati, richiamando i propri precedenti Cass. n. 32448/2023, Cass. n. 21806/2023 e Cass. n. 24864/2022, alle cui motivazioni si riporta espressamente. In tali decisioni è stato affermato che non si può ottenere la declaratoria della sussistenza del rapporto sulla base dell’art. 81 della legge regionale n. 1/2008, né dell’inserimento nella graduatoria approvata dal commissario ad acta.
La revoca della procedura resta dunque possibile prima della sottoscrizione del contratto, rimasta impedita dall’accertata mancanza di copertura finanziaria. Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e con atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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