Dimissioni per giusta causa, rilevanza dell’inadempimento retributivo protratto e cumulato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6038 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di assicurazione sociale per l’impiego, le dimissioni per giusta causa rese dal lavoratore ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 22/2015 ricorrono quando l’inadempimento del datore di lavoro, pur non integrando gli estremi della risoluzione del rapporto per fatto imputabile al medesimo ai sensi dell’art. 2119 cod. civ., sia tale da giustificare il recesso anticipato del dipendente. Il principio dell’immediatezza, che condiziona la validità e la tempestività delle dimissioni per giusta causa, deve essere inteso in senso relativo e può risultare compatibile con un intervallo ragionevole di tempo tra il fatto e il recesso, dovendosi avere riguardo alla situazione concreta in cui il lavoratore si è trovato. La valutazione della gravità dell’inadempimento e della tollerabilità della prosecuzione del rapporto è demandata al giudice di merito ed è censurabile in Cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.. Costituisce giusta causa di dimissioni il mancato pagamento di voci retributive che, per il loro carattere protratto e cumulato, si riveli incompatibile con la prosecuzione anche solo provvisoria del rapporto di lavoro.
Il Fatto
La controversia traeva origine dalle dimissioni rassegnate da un lavoratore in data 05/12/2017, con decorrenza dal 04/12/2017, per giusta causa, a seguito del mancato pagamento da parte del datore di lavoro di alcune voci retributive: lavoro straordinario, indennità per lavoro festivo e indennità di trasferta, maturate in diversi periodi tra il 2016 e il 2017. Il lavoratore, che aveva prestato attività in forza di una pluralità di contratti a termine, agiva per ottenere il riconoscimento del diritto alla percezione dell’indennità NaSPI.
Il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo insussistente la giusta causa di dimissioni. In riforma della sentenza di primo grado, la Corte d’appello dichiarava il diritto del lavoratore a percepire la prestazione, condannando l’istituto previdenziale al relativo pagamento. Avverso tale decisione, l’istituto proponeva ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, mentre la parte privata restava intimata.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo di ricorso, l’istituto previdenziale deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 22/2015, in relazione agli artt. 1455 e 2119 cod. civ., lamentando che la corte territoriale avesse qualificato come dimissioni per giusta causa quelle rassegnate per il mero mancato pagamento di alcuni compensi, senza valutare i criteri oggettivi e soggettivi di gravità dell’inadempimento e della conseguente intollerabilità della prosecuzione del rapporto.
La Corte ha inteso dare continuità all’orientamento espresso da Cass. n. 31999/2018, richiamata anche da Cass. n. 30310/2024, secondo cui il principio dell’immediatezza che condiziona la validità e tempestività delle dimissioni per giusta causa deve essere inteso in senso relativo e può essere compatibile, nei casi concreti, con un intervallo ragionevole di tempo. La valutazione della tardività o meno della reazione del lavoratore è demandata al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione.
Nel caso di specie, la corte territoriale aveva ritenuto, con un accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità, che il perdurante inadempimento nel pagamento degli straordinari, dell’indennità di trasferta e dell’indennità per il lavoro festivo, verificatosi nel contesto di una pluralità di rapporti a termine, fosse di per sé incompatibile con la prosecuzione anche solo provvisoria del rapporto. Tale valutazione è stata ritenuta coerente con i principi di diritto della Corte, in quanto basata su una verifica in concreto del recesso, considerato giustificato dall’inadempimento protratto e cumulato nel tempo, oltre il limite della normale tollerabilità.
La Suprema Corte ha pertanto escluso che la corte territoriale si fosse discostata dai principi affermati in materia, non essendo richiesta una pedissequa applicazione dei criteri di gravità dell’inadempimento propri della risoluzione contrattuale, ma una valutazione complessiva e contestualizzata della situazione lavorativa. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con conferma della decisione impugnata e della spettanza dell’indennità NaSPI al lavoratore dimissionario. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese di lite, essendo la parte privata rimasta intimata, mentre è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.