Mutatio libelli e applicazione di diversa normativa a fondamento della stessa pretesa (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7026 del 16.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice ha il potere-dovere di qualificare la domanda e di individuare la norma applicabile in funzione dell’interesse sostanziale fatto valere, in base al principio iura novit curia di cui all’art. 113 cod. proc. civ. Non integra mutatio libelli, ma mera emendatio, la prospettazione di una diversa normativa a fondamento della medesima pretesa, restando immutati i fatti storici e il petitum. La mutatio libelli si configura solo quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo un petitum diverso e più ampio o una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima, con l’effetto di porre al giudice un nuovo tema d’indagine e di disorientare la difesa della controparte. Il potere di qualificazione spetta anche al giudice di appello, salvo che sulla qualificazione accolta dal primo giudice si sia formato il giudicato interno.
Il Fatto
I lavoratori, dipendenti di una cooperativa che aveva svolto in subappalto un servizio di ristorazione a bordo dei treni, agivano per ottenere emolumenti, ferie e permessi non goduti e TFR. La catena dell’appalto vedeva il committente ferroviario, una società appaltatrice, un consorzio e la cooperativa datrice di lavoro.
Il giudizio di appello, interrotto per il fallimento della cooperativa, era riassunto verso le altre società. La corte territoriale riteneva inapplicabile il d.lgs. n. 163 del 2006, non originariamente richiamato, qualificando come inammissibile la modifica della domanda originaria; escludeva inoltre il beneficium escussionis per l’indennità sostitutiva di ferie e permessi, ritenuta di natura non esclusivamente retributiva. I lavoratori ricorrono in Cassazione per due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo deduce violazione dell’art. 113 e dell’art. 118, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006, per aver ritenuto modifica della domanda una vicenda in cui i fatti erano rimasti immutati. La Corte accoglie il motivo, rilevando che non vi è mutatio libelli, ma mera applicazione di una diversa normativa a fondamento dell’identica pretesa, volta a far valere la responsabilità solidale del subcommittente per l’adempimento degli obblighi contrattuali.
Il Collegio richiama l’orientamento consolidato in tema di distinzione tra mutatio ed emendatio libelli (Sez. 5 n. 12621 del 2012; Sez. 2 n. 1585 del 2015; Sez. 2 n. 20716 del 2018). La mutatio ricorre quando si introduce un petitum diverso e più ampio o una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima, così da porre al giudice un nuovo tema d’indagine e alterare il regolare svolgimento del processo. La semplice emendatio si ha invece quando muta soltanto l’interpretazione o la qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure quando il petitum è ampliato o limitato per renderlo più idoneo al concreto soddisfacimento della pretesa.
La Corte richiama inoltre il principio, affermato di recente (Sez. Lavoro n. 5527 del 2025 e altre coeve), secondo cui, pur in presenza di una diversa norma rispetto a quella invocata in primo grado, il giudice ha sempre il potere-dovere di qualificare la domanda, in base al principio iura novit curia di cui all’art. 113 cod. proc. civ., individuando la norma applicabile in funzione dell’interesse sostanziale che muove al ricorso, ferma restando l’immutabilità dei fatti storici e il divieto di riconoscere beni non richiesti. Tale potere spetta anche al giudice di appello, salvo il caso in cui sulla qualificazione accolta dal primo giudice si sia formato il giudicato interno (Cass. n. 36272 del 2023).
Il secondo motivo, relativo alla ritenuta inapplicabilità della disciplina degli appalti pubblici, resta assorbito. La sentenza impugnata, non essendosi attenuta al principio esposto, è cassata con rinvio alla medesima corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del giudizio.
Nota della Redazione
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