Riscatto agrario, prova dei requisiti e poteri acquisitivi del c.t.u. (Cass. civ. Sez. III n. 18670 del 09.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riscatto agrario, il soggetto che agisce per il riconoscimento del diritto è tenuto a fornire la prova dell’esistenza di tutte le condizioni previste dalla legge, comprese quelle negative, salvo il principio di non contestazione. Il consulente tecnico d’ufficio, nei limiti delle indagini commessegli e nel rispetto del contraddittorio, può acquisire anche prescindendo dalle allegazioni delle parti tutti i documenti necessari a rispondere ai quesiti, poiché alle sue attività non si applicano le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti. Restano esclusi i documenti diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni, che è onere delle parti provare, e i fatti principali rilevabili d’ufficio. L’accertamento di fatto compiuto dal giudice del merito, se congruamente motivato e privo di vizi logici, non è rivisitabile in sede di legittimità.

Il Fatto

I componenti di una famiglia di imprenditori agricoli convennero in giudizio l’acquirente di alcuni terreni, chiedendo di vedersi riconoscere il diritto di riscatto agrario in relazione a due atti di donazione, asseritamente simulanti altrettante vendite, e a un terzo atto di vendita, con cui il convenuto aveva acquistato i fondi in violazione del loro diritto di prelazione. Con un separato atto di citazione gli stessi attori promossero analoga domanda per un ulteriore terreno. Riunite le cause, il Tribunale accolse parzialmente le domande, disponendo il trasferimento dei fondi subordinatamente al pagamento del prezzo.

La Corte d’appello di Venezia, dopo aver disposto una c.t.u., rigettò l’appello dell’acquirente, condividendo le conclusioni del consulente quanto alla sussistenza dei requisiti di legge in capo agli attori. Proposto ricorso per cassazione, la questione centrale attiene alla ritualità dell’acquisizione documentale operata dal consulente e alla prova dei requisiti del riscatto.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente principale censurava, con il primo motivo, la violazione degli artt. 184 e 194 cod. proc. civ. in relazione all’art. 345 cod. proc. civ., sostenendo che il consulente avesse acquisito documenti INPS tardivamente prodotti dalla controparte, fondandovi le proprie conclusioni, e che la Corte territoriale avesse ammesso tale produzione anziché dichiararla irrituale.

La Corte ha preliminarmente rilevato l’inammissibilità della censura sotto il profilo della sua stessa prospettazione: il ricorrente non chiarisce di aver ribadito la contestazione in sede di precisazione delle conclusioni e, anzi, dall’intestazione della sentenza impugnata risulta che egli aveva chiesto in via istruttoria di rinnovare ulteriormente la c.t.u. per accertare i requisiti di legge. Il motivo è comunque infondato nel merito.

Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 3086 del 2022, la Corte ha affermato che il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nel rispetto del contraddittorio, può acquisire, anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari a rispondere ai quesiti, non applicandosi alle sue attività le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti. L’eccezione riguarda i documenti diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni, riservati all’onere di parte, salvo che si tratti di fatti rilevabili d’ufficio. Nel caso concreto, la documentazione INPS relativa alla composizione della famiglia non costituiva fatto principale e poteva quindi essere acquisita dal consulente. La Corte ha aggiunto, con argomento autonomamente sufficiente, che il giudice del merito ha compiuto una ricostruzione globale del materiale probatorio, congruamente motivata e non rivisitabile in sede di legittimità, rispetto alla quale la documentazione tardivamente prodotta costituisce solo una parte della motivazione.

Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, in quanto teso a ottenere una nuova valutazione del merito, con richiamo fuori luogo alle norme sulle presunzioni di cui agli artt. 2727 e 2729 cod. civ. Il terzo motivo è stato ritenuto inconferente, poiché lo svolgimento di altre attività professionali da parte della famiglia attrice non esclude di per sé il possesso delle condizioni di legge per il riscatto. Il ricorso principale è stato rigettato, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato e condanna del ricorrente alla rifusione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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