Mediazione obbligatoria: necessaria la comparizione personale con procura sostanziale (Cass. civ. Sez. I n. 18106 del 02.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di mediazione obbligatoria disciplinata dal d.lgs. n. 28/2010, quale condizione di procedibilità per le controversie indicate dall’art. 5, comma 1-bis, è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore. La parte che per scelta o impossibilità non possa partecipare personalmente all’incontro può farsi sostituire da un rappresentante sostanziale, ma solo se munito di apposita procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto. La mera procura alle liti non è sufficiente, essendo limitata ai poteri processuali del difensore e non comprensiva di quelli conciliativi. La improcedibilità per irrituale svolgimento della mediazione è eccepibile dal convenuto a pena di decadenza o rilevabile d’ufficio dal giudice non oltre la prima udienza.

Il Fatto

La società ricorrente e i suoi soci proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca per un debito concordato in un piano di rientro rimasto inadempiuto. Il Tribunale dichiarava l’opposizione improcedibile per il mancato esperimento del tentativo di mediazione ex art. 5 d.lgs. n. 28/2010, rilevato d’ufficio. La mediazione era stata instaurata, ma davanti al mediatore era comparso solo un sostituto del difensore, privo di delega sostanziale.

La Corte d’Appello rigettava il gravame, confermando che la partecipazione personale o mediante rappresentante munito di procura sostanziale è necessaria. Gli opponenti ricorrevano per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 28/2010, sostenendo che l’assistenza tecnica e lo svolgimento di più incontri fossero sufficienti.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce la questione giuridica: se, nel procedimento di mediazione obbligatoria, la parte debba comparire personalmente davanti al mediatore perché il tentativo possa ritenersi compiuto, a pena di improcedibilità, o se possa farsi sostituire e con quali forme.

Il percorso argomentativo muove dalla disciplina degli artt. 5 e 8 del d.lgs. n. 28/2010. L’art. 8 prevede espressamente che al primo incontro davanti al mediatore debbano essere presenti sia le parti sia i loro avvocati. Da tale previsione congiunta i giudici di legittimità desumono che, ai fini della condizione di procedibilità, la parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore inviando soltanto il proprio avvocato.

Il procedimento deformalizzato davanti al mediatore, osserva la Corte, ripone il proprio successo nel contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale, che può aiutarle a ricostruire i rapporti pregressi e a trovare una soluzione amichevole. La figura dell’avvocato, introdotta dall’art. 5, comma 1-bis, è quella del professionista esperto in tecniche negoziali che assiste la parte nella procedura.

Non essendo né prevista né esclusa la delega, deve ritenersi che la parte possa farsi sostituire da una persona di sua scelta, anche coincidente con il difensore. Ma il conferimento del potere esige una procura con lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il potere di disporre dei diritti sostanziali. La procura alle liti, limitata ai poteri processuali, non basta. La Corte richiama Cass., n. 8473/2019 e Cass., n. 205/2024, che ha precisato l’eccezione di improcedibilità e il rilievo d’ufficio non oltre la prima udienza.

Quanto al dedotto diverso esito tra le parti, la censura non coglie la ratio decidendi: gli odierni ricorrenti non avevano impugnato il capo che dichiarava improcedibile l’opposizione anziché il ricorso monitorio. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese di legittimità e atto della sussistenza dei presupposti per il contributo unificato ulteriore ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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