Scommesse ippiche, controversia risarcitoria devoluta al giudice ordinario e compromettibile in arbitrato (Cass. civ. Sez. I n. 9298 del 08.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di concessioni per l’esercizio di scommesse ippiche, la controversia introdotta per ottenere la condanna della P.A. concedente al risarcimento del danno derivato ai concessionari dal sopravvenuto mutamento delle condizioni economiche poste a base della convenzione è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. La stessa verte, infatti, sulla fase di attuazione del rapporto concessorio e investe l’accertamento dell’inadempimento alle obbligazioni sostanzianti il rapporto convenzionale a carattere paritetico, non già l’esercizio di poteri autoritativi incidenti sul momento funzionale del rapporto. Ne consegue che la controversia è compromettibile in arbitrato rituale.

Il Fatto

La società concessionaria per la raccolta delle scommesse ippiche aveva adito il collegio arbitrale per ottenere la condanna delle amministrazioni concedenti a tenerla indenne dai danni sofferti. Il pregiudizio derivava dall’espansione del fenomeno delle scommesse clandestine, dall’ingresso sul mercato di operatori stranieri e dalla mancata attivazione di alcune modalità di raccolta delle giocate.

Il lodo accolse le istanze della concessionaria. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 3116/2021, respinse l’impugnazione della parte pubblica e confermò le determinazioni arbitrali, sul presupposto che le relative istanze non involgessero l’esercizio di poteri autoritativi e non fossero quindi attratte alla competenza esclusiva del giudice amministrativo. Le amministrazioni hanno proposto ricorso per cassazione deducendo il difetto di giurisdizione del collegio arbitrale.

La Motivazione della Corte

L’unico motivo di ricorso argomenta il difetto di giurisdizione del collegio arbitrale in ragione della riserva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo stabilita dall’art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Secondo i ricorrenti, in relazione al preteso inadempimento ascritto alle amministrazioni, sarebbe configurabile l’esercizio di poteri autoritativi, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, di riflesso, del giudice privato.

La Corte ritiene il motivo privo di pregio e ribadisce le ragioni di rigetto già espresse dalle Sezioni Unite n. 23418 del 2020. Quel principio è stato richiamato anche di recente da Cass. Sez. I n. 3353 del 2023: la controversia risarcitoria del concessionario è devoluta al giudice ordinario, poiché verte sulla fase di attuazione del rapporto concessorio e attiene all’accertamento dell’inadempimento della concedente alle obbligazioni sostanzianti il rapporto giuridico convenzionale a carattere paritetico.

Non vengono in considerazione, dunque, profili di esercizio di poteri autoritativi incidenti sul momento funzionale del rapporto. Ed è proprio tale qualificazione del rapporto a fondare la compromettibilità in arbitrato rituale della controversia.

L’argomento ulteriore delle impugnanti, secondo cui l’attivazione delle modalità alternative di raccolta delle scommesse sarebbe espressione di poteri autoritativi, non giustifica una rimeditazione dell’enunciato. Le Sezioni Unite hanno già chiarito che anche la porzione di controversia relativa alle pretese risarcitorie per la mancata attivazione delle possibilità di accettare scommesse a quota fissa e per via telefonica o telematica rientra nel medesimo ambito di giurisdizione, trattandosi di obbligazioni poste a carico delle amministrazioni dalla convenzione e dalla normativa regolamentare di riferimento.

Il ricorso è pertanto respinto. Nulla è disposto sulle spese in difetto di costituzione avversaria. Non è dovuto il raddoppio del contributo da parte delle soccombenti, non essendo esse istituzionalmente tenute al relativo versamento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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