Recesso del socio e responsabilità per i debiti sociali nell’accertamento IVA (Cass. civ. Sez. V n. 18930 del 10.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento dei debiti sociali, il socio che abbia ceduto la propria quota prima della verifica fiscale risponde comunque, in via solidale, dei debiti tributari riferiti all’anno d’imposta in cui era ancora socio. La trasformazione di fatto della società di persone in impresa individuale per il venir meno della pluralità dei soci non estingue la responsabilità illimitata dei soci per le obbligazioni maturate nel periodo in cui la compagine era integra. La motivazione per relationem dell’avviso di accertamento soddisfa l’obbligo di cui all’art. 42, secondo comma, d.P.R. n. 600/1973 e all’art. 56, comma 5, d.P.R. n. 633/1972 quando l’atto riproduce, negli elementi essenziali, il contenuto del processo verbale di constatazione e degli allegati richiamati.

Il Fatto

Per l’anno d’imposta 2007 l’Agenzia delle entrate, all’esito di una verifica eseguita nel 2011 nei confronti di una s.n.c., notificò al socio che nel dicembre 2007 aveva ceduto la propria quota all’altro socio un avviso di accertamento per illegittima detrazione IVA, oltre interessi e sanzioni. Il contribuente impugnò l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale, deducendo la propria estraneità alla compagine sociale da oltre quattro anni, la mancata notifica del processo verbale di constatazione e la nullità della motivazione per relationem, priva degli allegati richiamati.

Il giudice di primo grado accolse il ricorso; la Commissione tributaria regionale, in riforma, riconobbe la legittimità della pretesa, reputando salve le garanzie difensive del contribuente. Il ricorso per cassazione del socio è affidato a quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta il ricorso, correggendo in parte la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 384, quarto comma, cod. proc. civ. Il giudice d’appello aveva fondato la validità dell’accertamento sull’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014, che attribuisce effetto all’estinzione della società solo trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione. La Corte rileva l’errore: quella disciplina presuppone una cancellazione formale dal registro delle imprese, mentre nella specie la causa estintiva — il venir meno della pluralità dei soci — era anteriore all’entrata in vigore della norma e mai formalizzata.

La correzione non incide però sull’esito. L’ufficio ha correttamente ritenuto che dei debiti sociali del 2007 dovessero rispondere i soci dell’epoca, e dunque anche il ricorrente, che solo il 28 dicembre 2007 aveva ceduto la quota. Tale profilo non è neppure contestato dalla difesa, che si concentra sui vizi dell’atto impositivo.

Quanto alla consegna del processo verbale, la Corte conferma che l’avviso di accertamento ne aveva riprodotto i contenuti essenziali, con allegazione delle pagine relative all’attività della società: l’obbligo di cui all’art. 7 della l. n. 212/2000 è pertanto adempiuto. Analogamente infondata è la doglianza sul contraddittorio endoprocedimentale: per i tributi non armonizzati un obbligo generalizzato non è rinvenibile nella legislazione nazionale, salvo che sia specificamente sancito, come affermato dalle Sezioni Unite n. 24823 del 2015 e da Sez. V n. 11560 del 2018.

Nella specie, anche la cd. prova di resistenza non è superata: le ragioni che il contribuente avrebbe potuto far valere nel contraddittorio sono eccentriche o generiche, e nessuna di esse è stata concretamente indicata. Il quarto motivo, sulla riduzione delle sanzioni operata dall’art. 15 d.lgs. n. 158/2015, è infondato per difetto di allegazione delle ragioni del diritto all’applicazione del minimo. Le spese non sono liquidate, stante la mancata rituale costituzione dell’Amministrazione finanziaria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *