Danno comunitario anche se contratto a termine nullo per difetto forma scritta (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18935 del 10.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La tutela del lavoratore precario nel lavoro pubblico contrattualizzato, come delineata dalla sentenza n. 5072/2016 delle Sezioni Unite, non viene meno quando i contratti a termine siano nulli per mancanza di forma scritta ai sensi degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923. L’esonero dall’onere di provare il danno e il nesso causale, nei limiti dell’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, opera anche in presenza di tale nullità formale. La nullità del contratto per difetto di forma non assorbe né prevale sulla violazione della disciplina antiabusiva: la reiterata assunzione senza contratto scritto realizza di per sé un’illegittima reiterazione, in contrasto con l’assetto eurounitario. La direttiva 1999/70/CE si applica a tutti i lavoratori a tempo determinato, pubblici e privati, a prescindere dalla qualificazione del contratto in diritto interno, e anche il rapporto nullo produttivo di effetti ex art. 2126 cod. civ. rientra nella sua ampia accezione.

Il Fatto

Il lavoratore aveva chiesto la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato, il risarcimento del danno per abusiva reiterazione di contratti a termine e un’indennità per la disponibilità prestata a chiamata nell’arco dell’anno. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile il ricorso; la Corte d’appello, in riforma, aveva rigettato la domanda.

Il giudice d’appello aveva ritenuto decisiva la nullità dei contratti per mancanza della forma scritta richiesta ad substantiam, considerandola prevalente e assorbente rispetto alla nullità parziale dell’apposizione del termine. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo investe la ritenuta prevalenza della nullità formale del contratto sulla tutela dovuta al lavoratore in caso di reiterazione abusiva. La Corte muove dal contesto normativo regionale, che ha istituito un elenco speciale dei lavoratori forestali e contingenti di operai con garanzia di un numero minimo di giornate lavorative: un sistema diretto alla progressiva stabilizzazione, nel quale i lavoratori a chiamata sono a tempo determinato.

Il passaggio centrale è che le norme di protezione del lavoro a termine, già contenute nel d.lgs. n. 368 del 2001 e oggi nel d.lgs. n. 81 del 2015, si applicano anche ai rapporti instaurati con le pubbliche amministrazioni, comprese le Regioni a statuto speciale. Il fatto che il contratto non sia stato stipulato ai sensi del d.lgs. 368/2001 non esime dall’applicare le norme imperative che disciplinano quel rapporto, in coerenza con l’obiettivo della direttiva 1999/70/CE di limitare la successione dei contratti a termine.

La Corte osserva che l’art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001 imponeva la forma scritta con indicazione della causale, rispondendo all’esigenza antiabusiva dell’art. 5 dell’Accordo Quadro. Il requisito formale continua a garantire certezza sull’assetto temporale anche dopo il venir meno della causalità. Pertanto, l’inosservanza della regola sulla pattuizione per iscritto, a prescindere dalla nullità per difetto della forma propria dei contratti con la P.A., si riverbera nell’elusione di una norma attuativa delle regole antiabusive.

Il principio trova conforto in un precedente della Corte sui contratti di collaborazione, secondo cui anche contratti nulli possono essere apprezzati se realizzano una reiterazione abusiva, e nella giurisprudenza eurounitaria richiamata, che estende l’accordo quadro a tutti i lavoratori senza distinzione tra datore pubblico e privato. Ne segue che anche il rapporto nullo produttivo di effetti ex art. 2126 cod. civ. rientra nell’ampia accezione della direttiva.

La Corte ritiene contraddittorio condizionare l’agevolazione probatoria al presupposto formale della stipulazione per iscritto: la tutela del lavoratore non può venire meno perché il datore pubblico ha violato anche un’ulteriore disposizione di legge. L’impossibilità di conversione per la nullità formale non è diversa, per intensità, da quella derivante dal divieto di accesso al pubblico impiego senza concorso. Il secondo motivo, sul corrispettivo per la perdurante disponibilità, è invece infondato, trattandosi solo di una modalità del rapporto e non di prestazione aggiuntiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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