Art. 237.

Art. 237.

Cauzione di buona condotta

((La cauzione di buona condotta e' data mediante il deposito, presso la Cassa delle ammende, di una somma non inferiore a lire duecentomila, ne' superiore a lire quattro milioni.

In luogo del deposito, e' ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o anche mediante fideiussione solidale.

La durata della misura di sicurezza non puo' essere inferiore a un anno, ne' superiore a cinque, e decorre dal giorno in cui la cauzione fu prestata)).

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