Prova presuntiva dell’insider trading e sindacato sulla sanzione Consob (Cass. civ. Sez. II n. 19716 del 17.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di abuso di informazioni privilegiate, la prova per presunzioni di cui agli artt. 2727 e 2729 cod. civ. non richiede un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale tra fatto noto e fatto ignoto, essendo sufficiente che dal fatto noto sia desumibile quello ignoto alla stregua di un giudizio di probabilità fondato sull’id quod plerumque accidit. Il controllo di legittimità resta circoscritto alla verifica della correttezza logico-giuridica del ragionamento e all’accertamento che il giudizio probatorio non si fondi su mere congetture o su massime di esperienza prive di plausibilità. Nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per violazione del TUF, la determinazione dell’entità della sanzione è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, che la commisura globalmente agli elementi oggettivi e soggettivi del fatto, senza essere tenuto a specificare i criteri seguiti; la statuizione non è censurabile in sede di legittimità ove rispetti i limiti edittali ed emerga l’applicazione dei parametri dell’art. 11 della legge n. 689 del 1981.

Il Fatto

La Consob aveva irrogato al ricorrente una sanzione amministrativa pecuniaria per l’illecito di abuso di informazioni privilegiate, contestando di avere acquistato azioni di una società oggetto di una programmata offerta pubblica di scambio, essendo in possesso dell’informazione privilegiata relativa all’operazione. Alla sanzione pecuniaria si aggiungeva quella interdittiva accessoria e la confisca del profitto quantificato.

Il ricorrente aveva proposto opposizione davanti alla Corte di appello di Torino, lamentando la tardività della contestazione e, nel merito, l’insufficienza della prova della fattispecie, costruita su presunzioni ritenute arbitrarie. La Corte territoriale aveva respinto l’opposizione. Avverso tale sentenza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, cui la Consob ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo contestava la qualificazione dell’informazione come privilegiata, sostenendo che la notizia circolava ampiamente e che l’acquisto era stato effettuato da migliaia di investitori. La Corte ha dichiarato il motivo infondato, richiamando l’orientamento secondo cui, nella prova per presunzioni, non occorre un legame di assoluta necessità causale tra fatto noto e fatto ignoto, essendo sufficiente un giudizio di probabilità basato sull’id quod plerumque accidit, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti. La motivazione della Corte distrettuale ha indicato tutti gli elementi noti dai quali dedurre i fatti ignoti attraverso un ragionamento presuntivo immune da vizi logici.

Il secondo motivo denunciava la violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., assumendo che il convincimento del giudice di merito si fondasse su una catena di congetture. La Corte ha ribadito che, in materia di prova presuntiva, spetta alla Cassazione, nell’esercizio della funzione nomofilattica, il controllo sull’applicazione dei principi dell’art. 2729 cod. civ. alla fattispecie concreta. Il giudice di merito deve seguire un procedimento in due momenti: una valutazione analitica degli elementi indiziari, per scartare quelli privi di rilevanza, e una successiva valutazione complessiva, per accertare la concordanza degli indizi e la loro idoneità a fondare la prova presuntiva. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto che la ricostruzione operata dalla Corte di appello rispettasse tale canone e che non fosse ravvisabile il vizio denunciato.

Il terzo motivo censurava la determinazione dell’entità della sanzione, per non avere il giudice tenuto conto dell’investimento effettuato e del guadagno realizzato. La Corte ha osservato che, in tema di opposizione a sanzione amministrativa, il giudice non è soggetto a parametri fissi di proporzionalità e può reputare congrua l’entità della sanzione in riferimento a una molteplicità di incolpazioni. Una volta riscontrata l’astratta corrispondenza dei fatti all’illecito tipizzato, la valutazione di congruità si sottrae al sindacato di legittimità. Il giudice dell’opposizione non è chiamato a controllare la motivazione dell’atto sul punto, ma a determinare la sanzione applicando direttamente i criteri dell’art. 11 della legge n. 689 del 1981. La Corte ha quindi confermato la congruità della sanzione, tenuto conto del profitto realizzato mediante l’utilizzo dell’informazione privilegiata e della consapevolezza del ricorrente di operare nell’ambito di un gruppo di soggetti.

Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali e con dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *