Magistrato onorario: giurisdizione amministrativa sul rapporto di lavoro (Cass. civ. Sez. Un. n. 16839 del 19.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Rientra nella giurisdizione amministrativa, per la permanenza della giurisdizione esclusiva in materia di rapporti di lavoro dei magistrati togati, la controversia promossa dal magistrato onorario che chieda l’accertamento di un rapporto di impiego di fatto con il Ministero della giustizia, per lo svolgimento delle stesse funzioni giurisdizionali espletate dai magistrati togati e per l’inserimento nell’organizzazione dell’ufficio giudiziario. Il riparto si determina secondo il criterio del petitum sostanziale, che ha riguardo al rapporto dedotto in giudizio e non alla causa petendi. Irrilevante è la qualificazione formale invocata dalla parte: l’assimilazione allo status del magistrato togato attrae la domanda nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, insieme ai connessi diritti patrimoniali e previdenziali.
Il Fatto
La ricorrente ha svolto funzioni di magistrato onorario, da ultimo come giudice di pace, per un periodo di diciotto anni. Dinanzi al Tribunale di Bari ha chiesto l’accertamento del diritto a un trattamento economico equivalente a quello dei magistrati ordinari, la declaratoria della abusiva reiterazione dei contratti a termine e il risarcimento del cd. danno comunitario, nonché la ricostituzione della posizione previdenziale e assicurativa.
L’I.N.P.S., convenuto insieme alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero della giustizia, ha eccepito la giurisdizione del giudice amministrativo. La ricorrente ha allora proposto regolamento preventivo di giurisdizione, sostenendo la giurisdizione ordinaria: le domande non mirerebbero all’assimilazione allo status del giudice togato, ma al riconoscimento della qualità di lavoratrice subordinata del Ministero. Il Procuratore generale ha concluso per la giurisdizione amministrativa.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite affrontano anzitutto un profilo di ammissibilità. Il regolamento è proposto dalla parte che ha introdotto il giudizio di merito, ma l’eccezione dell’I.N.P.S. ha generato un ragionevole dubbio sulla giurisdizione, che integra l’interesse concreto e immediato a una decisione definitiva e immodificabile, idonea a evitare che la questione sia risolta in sede di merito con possibili successivi mutamenti in corso di causa.
Nel merito, la Corte richiama il criterio del petitum sostanziale, contrapposto a quello formale: rileva l’oggetto del dispositivo giurisdizionale invocato e il rapporto dedotto in giudizio, non la causa petendi. Il richiamo è a Cass., S.U., n. 2368 del 2024.
Dall’esame del ricorso introduttivo emerge che la ricorrente ha chiesto la qualificazione del rapporto con il Ministero della giustizia come lavoro subordinato, di tenore analogo a quello assicurato a lavoratori che svolgono funzioni corrispondenti, con rideterminazione del trattamento retributivo dall’assunzione e regolarizzazione della posizione contributiva. La domanda di status di lavoratrice è prospettata quale presupposto dell’accertamento della reiterazione dei contratti e del danno comunitario.
Su queste basi operano i principi già affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 27198 del 2017 e con l’ordinanza n. 21986 del 2021, che ha esaminato la questione rispetto alla domanda di un magistrato onorario giudice di pace. A essi la Corte intende dare continuità: la permanenza della giurisdizione esclusiva sui rapporti di lavoro dei magistrati togati attrae la controversia nella giurisdizione amministrativa.
Nella specie la ricorrente intende essere assimilata ai magistrati togati e ne segue la medesima sorte processuale: è affermata la giurisdizione del giudice amministrativo, dinanzi al quale le parti sono rimesse. Nessuna statuizione sulle spese, in mancanza di attività difensiva delle amministrazioni controricorrenti.
Nota della Redazione
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