Querela di falso proponibile in ogni stato e grado, anche in appello (Cass. civ. Sez. I n. 12122 del 08.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Alla parte cui sia riferita una scrittura privata è sempre consentito non solo di disconoscerla, con conseguente onere di verificazione a carico della controparte, ma anche di proporre la querela di falso, al fine di negare definitivamente la genuinità del documento; in mancanza di limitazioni di legge, la parte può optare per lo strumento più gravoso ma diretto a un risultato più ampio e definitivo, quale la completa rimozione del valore dell’atto con effetti erga omnes. La querela di falso, giusta l’art. 221, comma 1, cod. proc. civ., può essere proposta “in qualunque stato del processo”, in qualsiasi stato e grado del giudizio, senza che rilevino il tacito o espresso riconoscimento della sottoscrizione, il decorso delle preclusioni istruttorie o la sua prima formulazione in appello.

Il Fatto

Nel corso del giudizio di appello promosso da un’associazione sportiva nei confronti di due soggetti, avente ad oggetto l’accertamento del recesso dalla qualità di socio e il risarcimento del danno, la corte distrettuale autorizzava la presentazione della querela di falso in relazione ai documenti impugnati e, sulla base della formale proposizione, sospendeva il procedimento assegnando termine per la riassunzione innanzi al tribunale competente ai sensi dell’art. 355 cod. proc. civ.

Il tribunale, con sentenza n. 1774/2018, dichiarava la falsità delle firme apposte su due lettere di dimissioni. La corte d’appello rigettava l’impugnazione dell’associazione, valorizzando la mancata produzione dell’originale di una delle missive e le conclusioni del C.T.U. sulla sottoscrizione dell’altra. Avverso tale sentenza l’associazione ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la violazione degli artt. 215, comma 1, 293, comma 3, e 294 cod. proc. civ.: i controricorrenti, rimasti contumaci in primo grado, avevano disconosciuto le scritture private in sede di appello e la querela di falso doveva ritenersi tardiva. La Corte rigetta il mezzo, sul rilievo che la parte può alternativamente disconoscere la scrittura o proporre querela di falso, non essendo configurabile alcuna preclusione. L’art. 221, comma 1, cod. proc. civ. abilita la querela “in qualunque stato del processo”, a nulla rilevando il riconoscimento della sottoscrizione, le preclusioni istruttorie o la sua prima prospettazione in appello.

Il secondo motivo, riferito alla lettera di uno dei due soggetti, lamentava l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. La Corte lo dichiara inammissibile: a seguito del disconoscimento della fotocopia della scrittura privata, la parte che intende avvalersene è tenuta a produrre l’originale e solo con esso si realizza la correlazione con la personalità dell’autore della sottoscrizione. Il fatto storico dell’autografia è stato comunque esaminato, anche tramite l’accertamento tecnico sulla fotocopia.

Il terzo motivo, relativo alla lettera dell’altro soggetto, deduceva l’omesso esame di plurimi fatti decisivi. La Corte lo dichiara inammissibile, richiamando la nozione di “fatto” elaborata dalla giurisprudenza: non costituiscono fatti le argomentazioni difensive, gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico sia stato considerato, né il vario insieme dei materiali di causa. Il motivo censura in realtà un esame non conforme alla lettura auspicata dalla ricorrente, non un’omissione.

Il quarto motivo denunciava l’errata applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., per non essere stati i querelanti condannati alle spese in proporzione ai documenti non riconosciuti falsi. La Corte lo rigetta: l’accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo non integra reciproca soccombenza, che può giustificare solo la compensazione, totale o parziale, non la condanna della parte vittoriosa. La decisione impugnata è corretta ai sensi dell’art. 384, comma 4, cod. proc. civ., con rigetto del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *