Domanda nuova conseguente alle eccezioni del convenuto proponibile nella prima memoria istruttoria (Cass. civ. Sez. II n. 19763 del 17.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La domanda nuova dell’attore, ove sia conseguenza delle eccezioni o della domanda riconvenzionale del convenuto, è ammissibile e può essere proposta non solo nel corso dell’udienza di trattazione, ai sensi dell’art. 183, comma 5, cod. proc. civ., ma anche nel primo termine perentorio di trenta giorni fissato dal giudice ai sensi dell’art. 183, comma 6, cod. proc. civ.. Depone in tal senso la lettera della legge, che nel prevedere al n. 2) del comma 6 la fissazione di un secondo termine per replicare alle domande ed eccezioni nuove ne riconosce implicitamente l’ammissibilità anche in sede di prima memoria istruttoria. La scrittura privata sottoscritta dal solo proponente integra una mera proposta contrattuale, priva di effetto traslativo in difetto di accettazione scritta dell’acquirente, poiché la datio in solutum avente ad oggetto un immobile esige, in applicazione del principio generale dell’art. 1350, n. 1), cod. civ., la concorde volontà del creditore espressa in forma scritta.

Il Fatto

Un professionista chiede di accertare l’autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata con cui, nel 2004, la controparte gli avrebbe venduto un immobile, dando atto che il prezzo era stato interamente pagato mediante compensazione del credito maturato per prestazioni di assistenza legale. Il Tribunale rigetta la domanda; la Corte di appello di Napoli conferma, ritenendo che la scrittura, sottoscritta dal solo venditore, integri una semplice proposta priva di effetto traslativo per difetto di accettazione scritta, e dichiara inammissibile perché nuova la domanda di pagamento dei compensi professionali proposta in via subordinata.

Il ricorrente impugna la sentenza con tre motivi: l’errata interpretazione della scrittura privata, l’omessa pronuncia sulla querela di falso e l’illegittima declaratoria di tardività della domanda subordinata.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è inammissibile. La Corte rileva che le censure non si confrontano con la reale ratio decidendi: la Corte di appello non ha negato che la scrittura esprimesse la volontà di cedere la proprietà, ma ha affermato che, in mancanza di accettazione, la dichiarazione aveva valore di sola proposta. Il ricorrente avrebbe dovuto dedurre il perfezionamento del contratto in forza dell’accettazione e della sua ricezione, ai sensi dell’art. 1326, comma 1, cod. civ. La regola della necessità del consenso è ribadita dall’art. 1197 cod. civ. in tema di datio in solutum, che esige la volontà del creditore espressa in forma scritta. Non risulta nemmeno contestata l’affermazione secondo cui l’accettazione avrebbe dovuto intervenire entro il termine fissato per il riacquisto.

Il secondo motivo è assorbito, poiché il rigetto della domanda principale rende superflua la decisione sull’autenticità della scrittura.

Il terzo motivo è fondato. La Corte condivide il principio secondo cui la domanda nuova dell’attore, ritenuta ammissibile quale conseguenza delle eccezioni del convenuto, può essere formulata, oltre che nel corso dell’udienza ai sensi del comma 5, anche nel primo termine perentorio di trenta giorni fissato dal giudice. La lettera dell’art. 183, comma 6, cod. proc. civ., prevedendo al n. 2) un termine per replicare alle domande ed eccezioni nuove, ne riconosce l’ammissibilità in prima memoria istruttoria. Nel caso di specie la costituzione del convenuto, da cui è sorto l’interesse alla domanda nuova, è avvenuta nella stessa udienza di trattazione: la successiva memoria ha rappresentato la prima occasione per reagire alle contestazioni.

La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto e la causa è rinviata alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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