Lavoratori dello spettacolo: gruppi contributivi Enpals operano ex nunc (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19762 del 17.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La classificazione in gruppi dei lavoratori dello spettacolo introdotta dall’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 182/1997 opera ex nunc, ossia a far data dall’entrata in vigore del decreto legislativo, e non ex tunc. Il periodo assicurativo anteriore al 1997 non va inserito in alcun gruppo ai fini del giudizio di maggiore anzianità contributiva di cui all’art. 2, comma 4, d.lgs. n. 182/1997; per tale periodo l’anzianità si calcola secondo le norme tempo per tempo vigenti, con la sommaria delle quote. Il giudizio di prevalenza tra gruppi opera solo dal 1997 in poi: individuato il gruppo prevalente, la contribuzione versata nel gruppo non prevalente va riproporzionata secondo l’art. 2, comma 3, d.lgs. n. 182/1997.

Il Fatto

Un lavoratore dello spettacolo, addetto al settore della produzione, chiedeva l’accertamento del requisito contributivo utile per accedere al trattamento pensionistico di anzianità. La domanda veniva accolta in primo grado; la Corte d’appello di Roma, in riforma, la rigettava, ritenendo che l’inquadramento nel gruppo B dovesse operare retroattivamente, attirando al gruppo anche la carriera pregressa antecedente al d.lgs. n. 182/1997.

Avverso tale pronuncia il lavoratore proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 182/1997 in relazione al d.m. 10.11.1997 e al d.m. 15.3.2005. L’INPS resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il nodo giuridico riguarda il metodo di calcolo dell’anzianità contributiva di chi, iscritto alla previdenza Enpals, abbia iniziato il rapporto prima del 1997 e proseguito fino al pensionamento, mutando gruppo contributivo. Prima del d.lgs. n. 182/1997 la disciplina distingueva le categorie dei lavoratori dello spettacolo e parametrava l’annualità contributiva su 60 contributi giornalieri (d.P.R. n. 1420/1971) e poi su 120 (art. 6 d.lgs. n. 503/1992). Solo il d.lgs. n. 182/1997 sostituì alle categorie tre gruppi, con 120 contributi per il gruppo A e 260 per il gruppo B.

La Corte esclude che la classificazione in gruppi possa retroagire. Nessuna norma del d.lgs. n. 182/1997 prevede un’operatività per il passato, e l’art. 3, comma 1, nel fare salvo il sistema retributivo, conferma che la disciplina previgente continua a regolare i periodi anteriori. La classificazione opera dunque ex nunc e lascia inalterato, per il passato, il regime delle categorie, con le relative regole di calcolo.

Il giudizio di maggiore anzianità contributiva ex art. 2, comma 4, d.lgs. n. 182/1997 non può quindi coinvolgere il periodo ante 1997. Nel primo troncone temporale l’anzianità si determina con le norme tempo per tempo vigenti e le quote si sommano. Nel secondo troncone si applicano i commi 3 e 4: accertata l’anzianità fino al d.m. 15.3.2005 (parametro 260 giornate) e quella successiva (parametro 120), si individua il gruppo prevalente e ad esso si rapporta il residuo periodo.

La contribuzione del gruppo non prevalente va riproporzionata con il coefficiente 2,16667: i contributi del gruppo A si riducono se prevale il gruppo B; i contributi del gruppo B aumentano se prevale il gruppo A. Sommata la quota del primo troncone, si verifica il raggiungimento dei 35 anni richiesti per la pensione di anzianità. La sentenza è quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Nota della Redazione

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