Improcedibile il ricorso per omessa produzione della relata di notifica (Cass. civ. Sez. II n. 19826 del 18.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è improcedibile quando il ricorrente, pur deducendo la notificazione della sentenza impugnata, non deposita nel termine la copia della relativa relazione di notificazione, in violazione dell’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ. Il difetto è rilevabile d’ufficio e non è sanato dalla mancata contestazione della controparte, perché l’improcedibilità presidia con efficacia sanzionatoria un comportamento omissivo che ostacola la sequenza di avvio del processo. La procedibilità resta invece salva quando il ricorso risulti notificato entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, potendo il giudice verificare la tempestività sulla sola data di pubblicazione, ai sensi dell’art. 325, comma 2, cod. proc. civ.
Il Fatto
La controversia riguarda la nullità di un atto di donazione avente ad oggetto alcuni immobili. In primo grado il Tribunale aveva respinto la domanda; la Corte d’appello di Genova, con sentenza n. 1152/2019, ha riformato la decisione, dichiarando la nullità della donazione per difetto di acquisto per usucapione in capo al donante e ordinando la restituzione degli immobili al donante stesso e all’associazione donataria.
Avverso tale sentenza i soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Gli intimati non hanno svolto difese. La questione decisiva non attiene però al merito, ma alla procedibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che è superfluo esaminare in dettaglio i motivi di censura, perché il ricorso è improcedibile. I ricorrenti, pur affermando che la sentenza è stata notificata, non hanno depositato copia della relazione di notificazione della sentenza impugnata, come imposto dall’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ.
Il difetto di procedibilità va rilevato d’ufficio e non può essere sanato dalla mancata contestazione della controparte. L’improcedibilità, infatti, trova la sua ragione nel presidiare con efficacia sanzionatoria un comportamento omissivo che ostacola la stessa sequenza di avvio del processo, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 10648 del 2017.
Dall’attestazione di cancelleria emerge che la relazione di notifica non era agli atti. La copia notificata non è neppure nella disponibilità della Corte, essendo stata prodotta dalla parte intimata: ciò preclude la possibilità di ritenere che l’avvio della sequenza procedimentale non sia stato comunque impedito né apprezzabilmente ritardato. La copia non può inoltre desumersi dal fascicolo trasmesso dal giudice di appello, poiché nella specie non era previsto alcun obbligo di comunicazione o notificazione a cura della cancelleria (Sez. I, ordinanza n. 14360 del 2021).
La Corte esclude infine che l’improcedibilità possa essere scongiurata in riferimento alla data di pubblicazione della sentenza impugnata. Poiché la prima notifica del ricorso è avvenuta oltre il sessantesimo giorno dalla pubblicazione, non opera la regola consolidata secondo cui il ricorso resta procedibile, pur in difetto della relata, ove la notificazione si sia perfezionata entro quel termine, consentendo la verifica della tempestività ai sensi dell’art. 325, comma 2, cod. proc. civ. (Sez. VI-3, ordinanza n. 11386 del 2019).
Irrilevante è poi che il ricorso sia stato notificato nel termine lungo, poiché la procedibilità si pone come verifica preliminare rispetto alla stessa ammissibilità (Sez. I, ordinanza n. 14360 del 2021). Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile.
Nota della Redazione
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