Requisiti acustici passivi tra privati e interpretazione autentica caducata dalla Consulta (Cass. civ. Sez. II n. 17562 del 26.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nei rapporti tra privati la disciplina sui requisiti acustici passivi degli edifici resta applicabile. La norma di interpretazione autentica che ne escludeva l’operatività tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, sicché non può fondare la decisione del giudice di merito. Il divieto di retroattività della legge non gode della tutela privilegiata dell’art. 25 Cost., ma la retroattività incontra un limite quando incide su rapporti ancora in corso, vanificando l’affidamento dei privati e la certezza del diritto. Il motivo che censura l’applicazione delle norme richiamate per assunta abrogazione per effetto della legge comunitaria è pertanto infondato.

Il Fatto

Un acquirente convenne in giudizio davanti al Tribunale di Prato i proprietari dell’immobile confinante, chiedendo accertarsi che il muro non rispettava i requisiti di legge in materia acustica, con condanna all’esecuzione dei lavori di messa a norma e al risarcimento del danno. I convenuti eccepirono che l’immobile non era ancora terminato e che faceva parte di un complesso di villette a schiera munite delle concessioni e autorizzazioni previste.

Il Tribunale dichiarò la cessazione della materia del contendere, sul rilievo che lo stato dei luoghi garantiva il rispetto della normativa sulle immissioni acustiche, compensando le spese e ponendo le spese di CTU a carico solidale delle parti. La Corte di appello di Firenze, in parziale accoglimento dell’appello principale e di quello incidentale, rideterminò il riparto delle spese e confermò nel resto. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censurava la sentenza per aver ritenuto non conforme alla normativa acustica la parete divisoria, senza considerare l’avvenuta abrogazione della legge n. 447 del 1995 e del d.P.C.M. 5 dicembre 1997 per effetto della legge comunitaria e della direttiva europea. La Corte lo ha respinto, richiamando la sentenza della Corte costituzionale 29 maggio 2013, n. 103, che ha dichiarato illegittimo l’art. 15, comma 1, lettera c), della legge n. 96 del 2010, sostitutivo dell’art. 11, comma 5, della legge n. 88 del 2009.

Quella disposizione introduceva una norma di interpretazione autentica secondo cui la disciplina dei requisiti acustici passivi non trovava applicazione nei rapporti tra privati, in particolare tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi. La Corte sottolinea che il divieto di retroattività, pur costituendo valore fondamentale, non riceve la tutela privilegiata dell’art. 25 Cost., ma che nel caso concreto la retroattività non trovava giustificazione in motivi imperativi di interesse generale e incideva su rapporti ancora in corso. L’affidamento degli acquirenti, formatosi nel periodo di vigenza della norma sostituita, risultava così vanificato.

Ne discende la correttezza della decisione di appello sul piano dell’applicazione delle norme richiamate. Il secondo motivo, sul difetto di interesse ad appellare la statuizione di cessazione della materia del contendere, è infondato: una volta installato il pannello fonoisolante nel rispetto dei requisiti, non era attuale alcuna richiesta risarcitoria, né rilevava la riserva di agire in separato giudizio. Il giudizio, quindi, non poteva proseguire per la sola soccombenza virtuale e il riparto delle spese.

Il terzo e il quarto motivo, esaminati congiuntamente, sono inammissibili perché sollecitavano una rivalutazione del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità a fronte dell’ampia disamina del giudice di appello, che aveva anche svolto supplemento istruttorio. La Corte osserva che il convenuto, contrapponendo un fatto diverso e potenzialmente estintivo della pretesa attorea, era tenuto a dimostrarlo ai sensi dell’art. 2697, secondo comma, cod. civ.: non si sarebbe potuto onerare l’attore di provare quando il pannello fosse stato installato. Il quinto motivo, sulla violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., è disatteso per il mancato accoglimento dei precedenti. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e obbligo di ulteriore contributo unificato se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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