Prescrizione risarcimento esondazione e conoscibilità del nesso causale (Cass. civ. Sez. Un. n. 23225 del 13.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di risarcimento del danno da fatto illecito, il dies a quo della prescrizione decorre dal giorno in cui il danneggiato abbia avuto, o avrebbe potuto avere con l’ordinaria diligenza, sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno al comportamento del terzo. A tal fine rilevano le iniziative giudiziarie e le decisioni che facciano sorgere l’affidamento su tale rapportabilità, anche in via potenziale: il rinvio a giudizio dell’imputato o la sua condanna in primo grado, non la semplice instaurazione del procedimento penale né il tempo delle indagini. Non occorre l’accertamento definitivo del nesso eziologico. L’accertamento della decorrenza della prescrizione è indagine di fatto demandata al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se sorretta da adeguata motivazione e priva di vizi logici o di diritto.
Il Fatto
Nel 2016 l’ex socia di una società in accomandita semplice ha agito, in proprio e pro quota, davanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Roma, nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Chiedeva il risarcimento dei danni subiti per l’esondazione del fiume Tronto, avvenuta tra l’8 e il 10 aprile 1992, riconducendoli a fatti integranti il reato di inondazione colposa.
Il Ministero eccepiva la prescrizione. Il TRAP rigettava la domanda, applicando l’art. 2947, terzo comma, cod. civ. e collocando il dies a quo della prescrizione decennale al rinvio a giudizio del professionista che aveva curato il progetto e la direzione dei lavori, risalente al 21 dicembre 2000. La lettera di messa in mora del marzo 2015 era quindi tardiva. Il TSAP rigettava l’appello; la ricorrente proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la falsa applicazione dell’art. 2935 cod. civ.
La Motivazione della Corte
La ricorrente sosteneva che il termine decennale dovesse decorrere non dal rinvio a giudizio, ma dal 25 febbraio 2009, al termine dell’iter processuale penale. Assumeva che la notizia del rinvio a giudizio non bastasse a ingenerare nei danneggiati la consapevolezza del nesso causale tra l’esondazione e i difetti di progettazione e manutenzione, richiedendosi una speciale perizia tecnico-scientifica estranea ai parametri dell’ordinaria diligenza.
In via preliminare le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile la produzione del parere pro veritate allegato al ricorso. L’art. 372 cod. proc. civ. non consente il deposito di documenti non prodotti nei gradi di merito, salvo che riguardino la nullità della sentenza impugnata o l’ammissibilità del ricorso o del controricorso. Il parere si configura inoltre come atto difensivo non proveniente da difensore ritualmente investito di procura, richiamandosi sul punto la precedente Cass. n. 15416 del 2024 e la Cass. n. 33468 del 2023.
Nel merito il motivo è stato giudicato infondato. La Corte ha richiamato il principio già affermato dalle Sezioni Unite n. 2146 del 2021, secondo cui la prescrizione decorre dal giorno in cui i danneggiati hanno avuto conoscenza o conoscibilità tecnico-scientifica dell’incidenza causale delle carenze di progettazione e manutenzione delle opere idrauliche, e la successiva Cass. Sez. Un. n. 4115 del 2022, che richiede l’indicazione dei fatti sintomatici percepibili con la normale diligenza.
Il Collegio ha così ribadito il consolidato orientamento secondo cui il dies a quo va individuato nel momento in cui il danneggiato abbia avuto, o potesse avere con l’ordinaria diligenza, sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno, anche desumibile dall’adozione del provvedimento di rinvio a giudizio o dalla condanna in primo grado, con esclusione della necessità dell’accertamento definitivo del nesso eziologico. L’accertamento della decorrenza della prescrizione è indagine di fatto non sindacabile in legittimità se congruamente motivata. Non è pertanto sindacabile la valutazione che ha ravvisato nel rinvio a giudizio un elemento sintomatico della conoscibilità. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente ai compensi professionali e, ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., al pagamento di due somme equitativamente determinate.
Nota della Redazione
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