Dismissione immobili pubblici, irrilevante la qualificazione di pregio postuma (Cass. civ. Sez. II n. 19961 del 19.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, il beneficio della riparametrazione del prezzo di vendita degli immobili oggetto di cartolarizzazione ai valori di mercato di ottobre 2001 presuppone che l’unità immobiliare condotta in locazione non abbia natura di immobile di pregio. Il richiamo, operato dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 41 del 2004, alle “ipotesi” previste dal secondo periodo del comma 20 dell’art. 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, comporta che l’esclusione degli immobili di pregio operi oggettivamente, sicché è irrilevante che la dichiarazione di pregio sia intervenuta in data successiva alla manifestazione di volontà di acquisto espressa dal conduttore. Nel giudizio di legittimità, verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può decidere direttamente il motivo quando questo ponga una questione di diritto che non richieda ulteriori accertamenti di fatto.

Il Fatto

I conduttori di alcune unità immobiliari site in Roma, di proprietà dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, avevano manifestato con raccomandata del 2-8-2001 la volontà di acquistare gli immobili nell’ambito della procedura di dismissione del patrimonio degli enti pubblici. Nel 2003 l’ente proprietario aveva trasmesso l’informativa sul procedimento di vendita e il Ministero dell’Economia e delle Finanze aveva qualificato gli immobili come “di pregio”, escludendoli dalle agevolazioni di prezzo.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 12916/2011, aveva riconosciuto il diritto di partecipare alla procedura ai fini dell’acquisto, aveva declinato la giurisdizione ordinaria sulle domande relative alla determinazione del prezzo e aveva rigettato la domanda costitutiva ex art. 2932 cod. civ. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 2725/2019, ha accolto solo il motivo sulle spese di lite. I conduttori hanno proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo i ricorrenti hanno sostenuto che la Corte d’appello, una volta affermata la giurisdizione del giudice ordinario negata dal Tribunale, avrebbe dovuto limitarsi ad annullare la sentenza di primo grado e rimettere le parti al primo giudice ai sensi dell’art. 353 cod. proc. civ. Il motivo è infondato. La Corte rileva che gli appellanti non avevano proposto alcun motivo volto a censurare la pronuncia di difetto di giurisdizione, sicché la questione non era stata devoluta al giudice d’appello. Inoltre, la sentenza impugnata si era limitata a rigettare il motivo di appello relativo al rigetto della domanda costitutiva, senza emettere una pronuncia di riforma che dichiarasse la giurisdizione negata dal primo giudice: mancavano dunque i presupposti per applicare l’art. 353 cod. proc. civ. previgente.

Con il secondo motivo i ricorrenti hanno lamentato l’omessa pronuncia sulla circostanza che la trasmissione della raccomandata del 2-8-2001 aveva bloccato a quella data le condizioni di vendita, sostenendo che la classificazione dell’immobile come “di pregio” avvenuta nel 2005 non potesse incidere sul disposto dell’art. 3 d.l. n. 351/2001, convertito nella legge n. 410/2001.

La Corte, pur ravvisando profili di inammissibilità nella formulazione del motivo, ritiene di poter decidere nel merito la questione di diritto. Richiama il principio per cui, alla luce dei criteri di economia processuale e di ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 384 cod. proc. civ., la Cassazione può decidere il motivo di appello omesso quando esso non richieda ulteriori accertamenti di fatto.

Nel merito, la tesi dei ricorrenti è espressamente esclusa da un proprio precedente — Cass. Sez. II n. 41494 del 2021 — che ha deciso una fattispecie analoga, nella quale i conduttori avevano manifestato la volontà di acquisto entro il 31-10-2001 su immobili solo successivamente qualificati di pregio. Il legislatore, richiamando “le ipotesi” del secondo periodo del comma 20 dell’art. 3 d.l. n. 351/2001, ha inteso riferirsi non solo alla circostanza temporale della manifestazione di volontà, ma anche alla qualità non di pregio dell’unità immobiliare condotta in locazione. Non rileva, pertanto, che la volontà di acquisto sia stata comunicata prima della dichiarazione di pregio.

Il ricorso è quindi integralmente rigettato, con condanna dei ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di legittimità ai sensi dell’art. 97 cod. proc. civ. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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