Mansioni superiori e riassegnazione: no al demansionamento senza svuotamento (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19959 del 19.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il pubblico dipendente che abbia di fatto svolto mansioni superiori ha diritto, in via esclusiva, alle differenze retributive previste dall’art. 52 d.lgs. n. 165/2001, senza che l’illegittimo affidamento di quelle mansioni radichi un diritto al loro mantenimento. La riassegnazione alle mansioni della qualifica di appartenenza integra demansionamento solo ove sia provato lo svuotamento di mansioni, non essendo sufficiente la privazione di compiti superiori illegittimamente assegnati. Il mobbing richiede condotte vessatorie e un intento persecutorio unitario, mentre la valutazione delle singole condotte come fonti autonome di danno è accertamento di fatto rimesso al giudice di merito. In sede di legittimità sono inammissibili le censure che si risolvono nella mera confutazione di tale apprezzamento.

Il Fatto

Un dipendente dell’Agenzia delle Entrate, assunto nel 2009 come invalido a seguito di selezione ex legge n. 68/1999, in servizio presso un ufficio territoriale con inquadramento formale nella prima area funzionale in prima fascia, conveniva in giudizio l’Amministrazione e alcuni superiori gerarchici. Assumeva di aver svolto mansioni riconducibili alla fascia superiore, essendo stato nominato nel dicembre 2009 messo notificatore speciale.

Chiedeva differenze retributive e, per il denunciato demansionamento e la condotta mobbizzante, il risarcimento del danno alla salute ed esistenziale. Il Tribunale di Teramo accoglieva il ricorso, riconosceva l’inquadramento superiore e condannava l’Agenzia. La Corte d’Appello di L’Aquila, in parziale riforma, rigettava la domanda di superiore inquadramento e tutte le pretese risarcitorie, escludendo il demansionamento. Il dipendente ricorreva per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente censurava la decisione territoriale sotto il profilo della violazione degli artt. 2103 cod. civ. e 52 d.lgs. n. 165/2001, deducendo lo svuotamento di mansioni, e lamentava la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per asserito scostamento dal chiesto e pronunciato. La Corte qualifica entrambe le doglianze inammissibili: le censure, pur formalmente prospettate come violazione di legge, si risolvono nella mera confutazione dell’apprezzamento di merito circa la ricorrenza dello svuotamento.

Il giudice di appello, con accertamento non rivedibile in sede di legittimità, aveva evidenziato che il dipendente, dopo l’illegittimo affidamento di mansioni superiori, era stato riassegnato ai compiti elementari della qualifica di appartenenza e non aveva provato lo svuotamento. La riassegnazione alle originarie mansioni non integra dunque demansionamento.

Quanto all’art. 112 cod. proc. civ., la Corte ribadisce il perimetro dell’istituto: la violazione ricorre quando il giudice alteri gli elementi obiettivi di identificazione dell’azione, attribuisca un bene diverso da quello richiesto o ponga a fondamento fatti estranei alla materia del contendere. Nel caso concreto, la doglianza non è formulata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. e non individua la domanda pretermessa, attenendo piuttosto a una diversa valutazione del materiale probatorio.

Anche il terzo e il quarto motivo sono inammissibili. Manca l’indicazione della norma di legge violata e la specifica deduzione delle affermazioni in diritto da contrastare. La Corte ricorda il principio più volte affermato (Cass. n. 287 del 2016, Cass. n. 635 del 2015, Cass. n. 25419 del 2014, Cass. n. 16038 del 2013): il vizio ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. va dedotto con l’elencazione delle norme violate e la specifica indicazione delle affermazioni in diritto asseritamente in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie.

Il quinto motivo è infondato. La Corte territoriale non ha omesso di valutare la rilevanza lesiva delle singole condotte: vi ha proceduto, anche prescindendo dal giudizio di ascrivibilità complessiva al mobbing, escludendo la rilevanza oggettiva e la significatività delle stesse. Tutta la domanda ruota, nella sostanza, intorno al prospettato diritto a mantenere le mansioni superiori illegittimamente assegnate, in relazione al quale sono costruiti sia il demansionamento sia il mobbing. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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