Omessa pronuncia su an e quantum del danno nella progressione economica (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5132 del 27.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello avente ad oggetto esclusivamente la domanda di risarcimento del danno da illegittima esclusione dalla procedura di progressione economica orizzontale, il giudice che riconosca la fondatezza della pretesa risarcitoria è tenuto a pronunciarsi anche sull’an e sul quantum del danno. La sentenza che si limiti ad affermare il diritto al risarcimento, senza qualificare e quantificare il pregiudizio, è affetta da omessa pronuncia ed è cassata con rinvio. L’eccezione di tardività dell’appello, non sollevata tempestivamente in sede di gravame, è inammissibile in sede di legittimità.
Il Fatto
Il lavoratore, dipendente di un’agenzia fiscale, era stato escluso dalla graduatoria finale della procedura selettiva per la progressione economica orizzontale, pur avendo prestato servizio alla data di indizione della procedura, essendo cessato dal rapporto prima della pubblicazione della graduatoria. Rinunciata la domanda principale di inserimento in graduatoria, il lavoratore aveva coltivato in appello la sola domanda subordinata di risarcimento del danno.
La Corte d’Appello di Napoli aveva confermato la decisione di primo grado e riconosciuto la fondatezza della pretesa risarcitoria, in ragione della finalità premiale della progressione, senza però pronunciarsi sulla qualificazione e quantificazione del danno. L’agenzia fiscale ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi; il lavoratore ha resistito con controricorso e ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Esaminando in via pregiudiziale il ricorso incidentale, la Corte ne ha rilevato l’inammissibilità. Il lavoratore deduceva la tardività dell’appello dell’agenzia, per essere stato depositato oltre trenta giorni dalla notifica della sentenza effettuata presso la cancelleria del tribunale. Il motivo non dà però conto della tempestiva proposizione dell’eccezione già in sede di gravame: l’eccezione, formulata solo in cassazione, è pertanto inammissibile.
Passando al ricorso principale, la Corte ha ritenuto meritevole di accoglimento il terzo motivo, con cui l’agenzia denunciava la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sulla fondatezza della pretesa risarcitoria residuata come esclusivo oggetto del giudizio d’appello.
Il concentrarsi del giudizio sulla sola domanda di risarcimento del danno — derivante dall’esclusione dalla graduatoria finale della procedura selettiva — rende evidente il vizio: la motivazione della sentenza impugnata non reca alcuna pronuncia in ordine all’an e al quantum del danno. Il collegio territoriale si era limitato ad affermare la spettanza della pretesa risarcitoria in considerazione della finalità premiale della progressione economica orizzontale, senza definire il pregiudizio risarcibile.
Ne è derivato l’accoglimento del terzo motivo, con assorbimento dei primi due, il rigetto del ricorso incidentale e la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.