Art. 278.
Offese all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica
((Chiunque offende l'onore o il prestigio del Presidente della Repubblica, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni)).
Art. 278.
Offese all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica
((Chiunque offende l'onore o il prestigio del Presidente della Repubblica, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni)).
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