Restrizione dell’ipoteca e non contestazione: la Cassazione distingue fatto e valutazione (Cass. civ. Sez. III n. 20399 del 23.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di non contestazione di cui all’art. 115 cod. proc. civ. esclude dal thema probandum le sole circostanze di fatto specificamente allegate da una parte e non contestate dalla controparte, ma non esonera il giudice dall’accertare i fatti costitutivi controversi. Il valore dell’immobile sul quale è chiesta la restrizione dell’ipoteca costituisce un fatto costitutivo del diritto fatto valere e, pur implicando una valutazione, va accertato ai sensi dell’art. 116 cod. proc. civ. mediante prudente apprezzamento degli elementi istruttori. La censura che contesti tale accertamento si risolve nella richiesta di una nuova valutazione delle prove ed è inammissibile in cassazione.
Il Fatto
Una società debitrice ha agito nei confronti della banca creditrice per ottenere la restrizione dell’ipoteca concessa a garanzia delle obbligazioni derivanti da un contratto di mutuo, limitandola a un solo immobile, e per il risarcimento dei danni conseguenti al diniego opposto dalla banca alla richiesta stragiudiziale. Nel corso del giudizio di primo grado è intervenuta la cessionaria dei crediti garantiti dall’ipoteca.
Il Tribunale ha rigettato la domanda. La Corte d’appello, in riforma, ha accolto la domanda di restrizione ipotecaria, limitando la garanzia a un solo immobile e disponendone la cancellazione sulle residue proprietà, mentre ha respinto la domanda risarcitoria. La banca incorporante ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; la cessionaria ha resistito e ha proposto ricorso incidentale con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo del ricorso principale denunciava la nullità della decisione per omessa pronuncia nei confronti della cessionaria intervenuta. La Corte lo ha dichiarato inammissibile, prima ancora che infondato: la cessionaria è intervenuta quale successore a titolo particolare nel diritto controverso, ai sensi dell’art. 111 cod. proc. civ., aderendo alle difese della banca, e la censura di omessa pronuncia su domande o difese non proposte dalla ricorrente, ovvero nei suoi confronti, è proposta da chi è privo di interesse. Quanto alle spese, l’eventuale condanna avrebbe potuto giovare al più alla società attrice, non alla ricorrente.
Il secondo motivo del ricorso principale e i due motivi del ricorso incidentale, esaminati congiuntamente, contestavano l’accoglimento del motivo di appello relativo alla restrizione dell’ipoteca e l’applicazione del principio di non contestazione in ordine al valore dell’immobile.
La Corte ha ricostruito la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva ritenuto pacifico, perché non contestato, che il bene avesse un valore di almeno due milioni di euro, desumendolo da un documento prodotto dall’attrice, e lo aveva considerato sufficiente a soddisfare la residua pretesa creditoria.
Secondo la Corte, i giudici di appello non hanno fatto diretta applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., ma hanno svolto un vero e proprio accertamento di fatto, con prudente valutazione degli elementi di prova ai sensi dell’art. 116 cod. proc. civ., utilizzando il documento quale indizio unitamente agli altri elementi istruttori. Il valore dell’immobile, pur implicando una valutazione, è fatto costitutivo del diritto fatto valere e l’accertamento è sorretto da motivazione adeguata, non meramente apparente né contraddittoria.
Le censure sono pertanto inammissibili, perché non colgono la effettiva ratio decidendi e si risolvono nella richiesta di un nuovo apprezzamento delle prove. La Corte ha escluso il travisamento della prova, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 5792 del 05/03/2024: nella specie non si denuncia una svista sul fatto probatorio, ma si contesta la verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto. Rigettati entrambi i ricorsi, le società ricorrenti sono state condannate alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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