Distanze legali e danno in re ipsa: prova e obbligazione propter rem (Cass. civ. Sez. II n. 11326 del 29.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità, la violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura quando il giudice attribuisce l’onere della prova a una parte diversa da quella gravata secondo la distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni, non quando si contesti l’incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie. Nei casi di inosservanza delle distanze legali, il danno è in re ipsa: non incombe sul danneggiato l’onere di provare la sussistenza e l’entità concreta del pregiudizio, salva la prova contraria del preteso danneggiante. La determinazione del quantum è affidata all’art. 1226 cod. civ. e al prudente apprezzamento del giudice. L’azione risarcitoria per violazione delle distanze, al pari della riduzione in pristino, si ricollega a un’obbligazione propter rem e si propone nei confronti dell’attuale proprietario dell’edificio.

Il Fatto

La proprietaria di un fondo convenne in giudizio i titolari del terreno confinante, assumendo che costoro avessero realizzato un fabbricato per civile abitazione in violazione delle distanze legali e invadendo una porzione del suo suolo. Chiese la condanna all’arretramento della costruzione e il risarcimento del danno.

I convenuti proposero domanda riconvenzionale di usucapione della porzione occupata e del diritto di servitù. Il Tribunale accolse in parte la domanda principale e rigettò le riconvenzionali; la Corte d’Appello confermò. I soccombenti ricorsero per cassazione con sette motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare l’eccezione di inammissibilità del controricorso, escludendola: il deposito è avvenuto nel rispetto dei termini, dovendosi applicare la formulazione dell’art. 370 cod. proc. civ. anteriore al d.lgs. n. 149/2022 per la disciplina transitoria dell’art. 35 d.lgs. n. 149/2022. Non rileva la data di inserimento nel fascicolo telematico, formato successivamente a quello cartaceo.

Sul primo motivo, i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 2697 cod. civ. e l’omesso esame di un fatto decisivo. La Corte ribadisce che la violazione della norma sull’onere probatorio ricorre solo quando il giudice addossi l’onere a parte diversa da quella gravata, non quando si contesti l’incongrua valutazione delle prove. Ogni profilo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. è inammissibile per il quinto comma dell’art. 348 ter cod. proc. civ., applicabile ratione temporis: la sentenza d’appello ha interamente confermato il merito di primo grado.

I motivi secondo e terzo investono la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e degli artt. 169 e 190 cod. proc. civ.. La Corte esclude l’ultrapetizione, poiché l’attrice aveva chiesto l’arretramento delle opere sulla particella indicata in citazione. Sull’inutilizzabilità del fascicolo tardivamente depositato, osserva che l’inosservanza del termine di restituzione non produce effetti una volta che il processo sia trasmigrato in appello, essendo utilizzabili i documenti di primo grado nel rispetto delle preclusioni. Il motivo è inammissibile anche per difetto di interesse, sussistendo una ratio autonoma non censurata.

Quanto al quarto e quinto motivo, i ricorrenti contestano l’applicazione delle norme tecniche sulle distanze e la valutazione delle prove. La Corte conferma che le disposizioni edilizie sono di immediata applicazione e che le costruzioni devono adeguarsi alla disciplina vigente al momento della realizzazione. La censura ex art. 116 cod. proc. civ. non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio.

Sul sesto motivo, la Corte afferma che nei casi di inosservanza delle distanze il danno è in re ipsa e che la quantificazione spetta all’art. 1226 cod. civ. L’azione risarcitoria si ricollega a un’obbligazione propter rem e si propone contro l’attuale proprietario. Il settimo motivo, sulle spese, è infondato: il sindacato è limitato al principio di non imputabilità alla parte totalmente vittoriosa. Il ricorso è respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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