Definizione agevolata e rinuncia al giudizio: ricorso inammissibile per carenza di interesse (Cass. civ. Sez. V n. 20590 del 24.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, accompagnata dalla dichiarazione del debitore-ricorrente di rinunciare al giudizio, fa venir meno l’interesse alla decisione. Il giudizio di cassazione non può dunque essere definito nel merito, poiché la rinuncia determina la sopravvenuta carenza di interesse e il ricorso è inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la compensazione delle spese del giudizio di legittimità. Non sussistono i presupposti per la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato, ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, quando il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso.
Il Fatto
La società contribuente proponeva ricorso avverso un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate aveva recuperato a tassazione, per l’anno 2006, l’IVA indebitamente detratta in relazione a operazioni soggettivamente inesistenti, riguardanti acquisti di scarti ferrosi soggetti al regime del reverse charge, con applicazione di sanzione e interessi.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo tardivo e non più acquisibile d’ufficio il pvc e i relativi allegati. La Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello dell’Ufficio, riconoscendo un residuo potere istruttorio del giudice tributario e confermando nel merito la ripresa fiscale. La società proponeva ricorso per cassazione con nove motivi. Nella pendenza del giudizio, i difensori rappresentavano l’adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, disciplinata dall’art. 1, commi da 231 a 252, della l. n. 197/2022, e dichiaravano di rinunciare al giudizio.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che dalla documentazione allegata all’istanza risulta che l’Agenzia delle entrate – Riscossione ha distinto e quantificato gli importi dovuti ai fini della definizione agevolata e che la contribuente ha già pagato le prime tre rate. I difensori hanno dichiarato di rinunciare al giudizio.
Il Collegio osserva che, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con conseguente rinuncia, il giudizio di cassazione dovrebbe essere dichiarato estinto, ex art. 391 cod. proc. civ., per rinuncia del debitore, essendo egli ricorrente. Manca tuttavia la prova della comunicazione alla controparte dell’atto di rinuncia.
Questa carenza non impedisce la definizione del giudizio: la rinuncia rileva comunque agli effetti dell’inammissibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse al giudizio, secondo il principio affermato da Cass. n. 31548/2022. La sopravvenuta definizione agevolata priva dunque di interesse la decisione sui motivi proposti.
Quanto alle spese, considerato l’esito del giudizio, le spese del giudizio di legittimità vanno compensate. La Corte esclude inoltre la condanna della contribuente al pagamento del doppio del contributo unificato, di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, poiché il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso, come già affermato da Cass. n. 14782/2018.
La Corte dichiara pertanto il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse e compensa le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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