Fondi previdenziali integrativi: rendimento tassato al 12,50% solo se investito sul mercato (Cass. civ. Sez. V n. 3201 del 05.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale sono assoggettate alla ritenuta del 12,50% soltanto per la parte corrispondente al rendimento netto imputabile all’effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato. Non costituisce rendimento la mera differenza tra quanto affluito nel fondo e quanto erogato al dirigente, calcolata mediante riserve matematiche e sistemi tecnico-attuariali, né quella risultante da una certificazione aziendale priva di indicazioni sugli investimenti effettuati. Nel giudizio di impugnazione del rigetto dell’istanza di rimborso il contribuente è attore in senso sostanziale ed è onerato di provare l’impiego sul mercato del capitale, l’ammontare del rendimento conseguito e i criteri di assegnazione delle plusvalenze alle quote individuali.

Il Fatto

Un dirigente di una società a partecipazione pubblica, cessato il rapporto di lavoro, riceveva una prestazione aggiuntiva rispetto al trattamento di fine rapporto, erogata dal fondo di previdenza integrativa aziendale. Sulla somma l’azienda operava una ritenuta applicando la medesima aliquota dell’indennità di fine rapporto.

Il contribuente proponeva istanza di rimborso per l’IRPEF, sostenendo la natura assicurativa della prestazione e la spettanza della tassazione agevolata; in via subordinata chiedeva il rimborso della maggiore imposta applicata sull’imponibile. Il rifiuto tacito dell’Amministrazione apriva il contenzioso tributario, definito in secondo grado in favore dell’Ufficio finanziario. Dopo un primo annullamento con rinvio, la Commissione tributaria regionale accoglieva nuovamente l’appello dell’Ufficio, e il contribuente ricorreva per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La questione riguarda il trattamento fiscale delle prestazioni del fondo interno di previdenza integrativa aziendale dei dirigenti dell’ENEL, disciplinato dagli accordi sindacali del 1986 e del 1998. Il Collegio richiama il principio delle Sezioni Unite n. 13642 del 2011, confermato dalla successiva giurisprudenza di legittimità: la ritenuta del 12,50% prevista dall’art. 6 della legge n. 482 del 1985 si applica ai soli importi provenienti dalla liquidazione del rendimento, inteso come rendimento netto imputabile alla gestione del capitale accantonato sul mercato.

La Corte precisa che non integrano rendimento le somme calcolate tramite riserve matematiche e sistemi tecnico-attuariali di capitalizzazione, destinati a garantire la copertura delle prestazioni previdenziali concordate. Poiché il fondo aziendale è un fondo interno con accantonamento a bilancio, esso non può svolgere attività di investimento sui mercati finanziari, e la certificazione aziendale si limita a indicare la differenza tra capitale lordo da liquidare e dotazione iniziale.

Sul piano processuale, il Collegio ribadisce l’onere probatorio del contribuente, attore in senso sostanziale: dimostrare l’impiego sul mercato del capitale, l’ammontare del rendimento conseguito e i criteri di attribuzione delle plusvalenze alle singole quote. Tale onere non è assolto con il mero conteggio aziendale, privo di specificazione sui criteri di quantificazione della voce rendimento.

Il ricorso è però rigettato. Il Collegio ritiene che la sentenza impugnata si sia attenuta ai principi enunciati dalla precedente decisione di annullamento, con motivazione ampia ed esaustiva sull’accertamento demandato al giudice di rinvio; la negazione del diritto al rimborso comporta logicamente anche la negazione degli accessori sulla sorte capitale. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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