Obbligo di mitigare il danno e giudizio prognostico ex ante (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20589 del 24.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le condotte attive cui il creditore del risarcimento è tenuto, ai sensi dell’art. 1227, comma 2, cod. civ., al fine di evitare o limitare il danno mediante l’uso dell’ordinaria diligenza, in espressione dell’obbligo generale di buona fede, non si estendono a comportamenti che risultino pregiudizievoli rispetto ad altre situazioni personali del danneggiato, per giunta a fronte di plurime incertezze. La valutazione dell’esigibilità di tali comportamenti va compiuta secondo un giudizio prognostico ex ante, e non ex post, sulla capacità di quei comportamenti di ottenere l’effetto di salvaguardia richiesto dalla norma. Rientra nell’ambito dell’ordinaria diligenza soltanto ciò che non sia gravoso, eccezionale o tale da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici. L’aliunde perceptum conseguito mediante attività di supplenza svolta sul territorio di residenza va detratto dal risarcimento dovuto.
Il Fatto
Una docente, risultata vincitrice di concorso, avrebbe dovuto essere immessa in ruolo in una Provincia del Nord-Est fin dal settembre 1991. Il riconoscimento giudiziale del diritto è intervenuto nel 2004, ma l’immissione effettiva, senza retroattività degli effetti economici, è avvenuta solo nell’agosto 2005. La lavoratrice ha quindi agito per il risarcimento del danno da tardiva assunzione, comprensivo delle retribuzioni non percepite.
Il Tribunale, con pronuncia confermata sul punto in appello, ha limitato il risarcimento al periodo dal 1.9.1991 al 1.9.1993, ritenendo che la danneggiata avrebbe dovuto presentare domanda di supplenza nelle stesse Province del concorso per accumulare punteggio utile all’immissione in ruolo. La Corte d’Appello ha inoltre escluso il danno pensionistico e ridotto le ulteriori voci. La docente ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal quadro consolidato sull’art. 1227, comma 2, cod. civ.: l’obbligo di mitigazione impone al danneggiato una condotta attiva, ma solo nei limiti di quanto non sia gravoso, eccezionale o foriero di notevoli rischi o rilevanti sacrifici. Richiama sul punto una serie di precedenti, da Cass. n. 22352 del 2021 a Cass. n. 24522 del 2018, fino a Cass. n. 12439 del 1991.
Il primo errore della Corte territoriale è di metodo: la valutazione del comportamento della danneggiata è stata condotta ex post, con il senno di poi. Un simile giudizio va invece svolto in prospettiva ex ante, verificando se, sulla base dei dati di fatto noti all’epoca, fosse concretamente pronosticabile il risultato utile. Nel caso di specie ciò non era scontato, poiché il riconoscimento del diritto all’assunzione ha richiesto due gradi di giudizio amministrativo e plurime ordinanze istruttorie.
Il secondo errore, logicamente pregiudiziale, attiene all’esigibilità del comportamento attivo. La ricorrente risiedeva con la famiglia in una Provincia diversa da quelle del concorso. La domanda di supplenza in Province lontane avrebbe comportato, a fronte di una collocazione comunque precaria, un pregiudizio sul piano familiare e personale, senza certezza sugli esiti. La Corte sottolinea che, a fronte della colpa e della piena responsabilità altrui, pretendere dal danneggiato ulteriori sacrifici in vista di esiti ex ante incerti esorbita dai limiti di quanto imposto dalla norma.
Non si tratta di sostituirsi al giudice del merito, ma di censurare la valorizzazione di comportamenti che, per la loro inesigibilità, non integrano la fattispecie dell’art. 1227, comma 2, cod. civ. Rientra invece nella diligenza ordinaria l’essersi la lavoratrice costantemente impegnata in supplenze sul territorio di residenza: quanto conseguito costituisce aliunde perceptum da detrarre dal risarcimento.
Quanto al danno patrimoniale, la Corte ritiene il motivo assorbito: l’osservazione del giudice di merito sull’impossibilità di ricostruire i calcoli non è piena ratio decidendi, e il pregiudizio resta valutabile mediante c.t.u. richiamando Cass. n. 22294 del 2023 e Cass. n. 16665 del 2020. Sul danno pensionistico, morale e per i corsi, invece, il motivo non contiene critiche specifiche, con conseguente giudicato interno. La sentenza è cassata con rinvio.
Nota della Redazione
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