Imposta di registro su sentenza: risarcimento e manleva tassabili separatamente (Cass. civ. Sez. V n. 20946 del 26.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro, qualora l’atto da registrare sia una sentenza che rechi più disposizioni, la selezione del regime applicabile ai sensi dell’art. 21 d.P.R. n. 131/1986 esige la verifica della loro derivazione necessaria, per intrinseca natura, le une dalle altre. Le disposizioni di condanna al risarcimento del danno per responsabilità professionale e di manleva a carico dell’assicuratore, ancorché connesse e fondate su un obbligo legale di assicurazione, riposano su titoli autonomi e non sono riconducibili a una causa unica. Esse sono pertanto soggette a tassazione autonoma, restando esclusa l’operatività del comma 2 dell’art. 21.
Il Fatto
Il giudice di secondo grado aveva accolto l’appello dell’Amministrazione finanziaria, riformando la decisione di prime cure che aveva a sua volta accolto, nei giudizi riuniti, le impugnazioni di un notaio e della compagnia assicurativa avverso avvisi di liquidazione emessi per la registrazione di una sentenza.
Quella sentenza aveva condannato il professionista al risarcimento dei danni per responsabilità professionale e, contestualmente, l’assicuratore a manlevare il debitore principale in forza di polizza. Il notaio ricorre per cassazione; l’assicuratore propone ricorso incidentale. Entrambi contestano il criterio di tassazione adottato dal giudice del gravame.
La Motivazione della Corte
La questione riguarda l’identificazione dei criteri discretivi che selezionano il regime di tassazione delle plurime disposizioni contenute nel medesimo instrumentum. Il comma 1 dell’art. 21 assoggetta ciascuna disposizione a imposta come se fosse un atto distinto quando esse non derivino necessariamente le une dalle altre; il comma 2 applica la sola disposizione di imposizione più onerosa quando la derivazione necessaria sussista.
La Corte richiama la giurisprudenza costituzionale, che ha ricondotto l’art. 20 al suo alveo originario, circoscrivendo l’interpretazione agli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, coerentemente con la natura di imposta d’atto del tributo. Ne segue che dagli effetti giuridici non si può prescindere nel valutare se le plurime disposizioni siano tra loro necessariamente dipendenti.
Secondo l’orientamento consolidato, la rilevanza della connessione discende dalla volontà della legge o dall’intrinseca natura delle disposizioni, tale che non se ne possa concepire l’esistenza se non in ragione della dipendenza dell’una dall’altra. A nulla rileva la mera connessione soggettiva, fondata sulla sola volontà dei disponenti. Il criterio distingue il negozio complesso, retto da causa unica, dai negozi collegati, riannodati a una fattispecie pluricausale in base a interessi immediati e autonomamente identificabili.
Calando tali principi nella specie, i capi di condanna risultano fondati su titoli distinti: la responsabilità contrattuale risarcitoria del professionista e la garanzia propria discendente dall’assicurazione della responsabilità civile. Sebbene connessi, e per di più sul fondamento legale dell’obbligo assicurativo, essi restano autonomi e non riconducibili a una causa unica. All’autonomia dei rapporti si correla l’autonoma rilevanza degli effetti giuridici dell’atto giudiziario che su di essi abbia provveduto. I motivi, congiuntamente trattati, sono quindi destituiti di fondamento.
Nota della Redazione
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