Notifica cartelle via PEC e sottoscrizione: validità dell’atto tributario (Cass. civ. Sez. V n. 31003 del 26.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notifica a mezzo PEC della cartella di pagamento formata in origine su supporto cartaceo, la copia su supporto informatico non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso. La mancanza di sottoscrizione del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, qualora non venga in dubbio la riferibilità dello stesso all’autorità da cui promana, essendo l’autografia della sottoscrizione elemento essenziale dell’atto amministrativo nei soli casi previsti dalla legge. Ai sensi dell’art. 22, comma 3, d.lgs. n. 82 del 2005, le copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici hanno la stessa efficacia probatoria degli originali se la conformità non è espressamente disconosciuta. La regolarità della notifica è confermata dalla produzione della ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal Gestore all’indirizzo PEC risultante dagli elenchi di legge.
Il Fatto
Una società riceveva il preavviso di fermo amministrativo su un autoveicolo di proprietà, per un importo che ricomprendeva quattro cartelle di pagamento di natura tributaria. Tre di tali cartelle erano state notificate a mezzo PEC, una tramite raccomandata. La società impugnava il preavviso, le cartelle e i relativi ruoli davanti alla C.t.p. di Napoli.
La C.t.p. annullava il fermo limitatamente alle tre cartelle notificate via PEC, ritenendo regolare la notifica della prima tramite raccomandata. La C.t.r. della Campania riformava la decisione, rigettando l’appello della società e accogliendo quello del concessionario. La società proponeva quindi ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Il motivo denunciava la violazione dell’art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 e degli artt. 20 e 71 del d.lgs. n. 82/2005, contestando la ritenuta regolarità della notifica PEC desunta dalla sola produzione in giudizio della ricevuta di consegna. La Corte giudica il motivo infondato.
La sentenza muove dal principio, qualificato come pacifico e ricondotto a Cass. n. 30948 del 2019 e Cass. n. 18867 del 2023, secondo cui la copia informatica della cartella originariamente cartacea non richiede la firma digitale, non esistendo prescrizioni di segno contrario. Il fondamento è l’assunto consolidato per cui la cartella non necessita di sottoscrizione autografa del funzionario: ciò che rileva non è il sigillo, il timbro o una firma leggibile, ma la riferibilità inequivoca dell’atto all’organo titolare del potere di emetterlo.
La Corte richiama poi l’art. 22, comma 3, d.lgs. n. 82/2005, come modificato dall’art. 66, comma 1, d.lgs. n. 217/2017: le copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici conformi alle linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali, salvo disconoscimento espresso. Aggiunge che, ai sensi dell’art. 25 d.P.R. n. 602/1973, la cartella va predisposta secondo il modello ministeriale, che non prevede la sottoscrizione dell’esattore ma la sola intestazione, con richiamo a Cass. n. 4757 del 2009 e ad altri precedenti conformi, tra cui Cass. n. 9009 del 2023.
Sul piano delle notifiche digitali la Corte richiama le Sezioni Unite n. 15979 del 2022, secondo cui la maggiore rigidità del sistema impone la notifica agli indirizzi risultanti dagli elenchi accessibili e registrati e la notifica da valido indirizzo PEC del mittente non genera incertezza. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della società alle spese e dichiarazione dei presupposti per il contributo unificato.
Nota della Redazione
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