Spese di lite e autonomia dei rapporti processuali nelle domande risarcitorie distinte (Cass. civ. Sez. III n. 20155 del 18.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di spese processuali, quando più domande risarcitorie siano proposte da soggetti distinti, ciascuna di esse dà luogo a un autonomo rapporto processuale, con la conseguenza che la valutazione di soccombenza deve essere effettuata separatamente per ognuno di tali rapporti e non complessivamente. La parte integralmente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno in parte, al pagamento delle spese in favore di quella integralmente soccombente; le spese possono, al più, essere compensate in presenza delle eccezionali ragioni di cui all’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., da esplicitare nella motivazione. In tema di diffamazione, il diritto di critica, anche politica, non si concreta nella mera narrazione di fatti e richiede, per la sua efficacia esimente, che il fatto oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure putativa.
Il Fatto
Il ricorrente, già capogruppo di una lista civica di minoranza in un consiglio comunale, era stato convenuto in giudizio da tre soggetti distinti — una persona fisica, un’altra persona fisica e una società — per il risarcimento dei danni asseritamente derivati dalla pubblicazione di un post diffamatorio sul sito Facebook del gruppo politico.
Il Tribunale aveva accolto le domande di due soli attori e rigettato quella del terzo. La Corte d’appello, in parziale riforma, aveva rigettato anche la domanda della società, confermando l’accoglimento di quella di una sola delle persone fisiche. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi, resistito dalle controparti con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, incentrato sull’art. 38 cod. civ. e sull’attribuzione di responsabilità al capogruppo dell’associazione non riconosciuta, è dichiarato inammissibile. La Corte rileva che il giudice di appello non ha deciso nel merito la questione, ma ha ritenuto il motivo di gravame incoerente con l’effettiva ratio decidendi di primo grado, con una statuizione di carattere meramente processuale che il ricorso non contesta specificamente. Manca inoltre il richiamo degli atti processuali richiesto dall’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.
Il secondo motivo, relativo alla scriminante della critica politica ex art. 51 cod. pen., è in parte inammissibile e in parte infondato. La Corte richiama l’indirizzo consolidato secondo cui il diritto di critica esige che il fatto presupposto corrisponda a verità, sia pure putativa, e che la valutazione dell’esimente costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito. I precedenti citati sono le ordinanze Sez. III n. 19204 del 2023, n. 21892 del 2023 e n. 36530 del 2023, nonché n. 18631 del 2022 e n. 5811 del 2019.
Il terzo motivo, sulla prova del danno non patrimoniale e sull’art. 1226 cod. civ., è infondato. La Corte conferma che il pregiudizio può essere provato per presunzione e che l’accertamento presuntivo sulla sussistenza del danno è di per sé sufficiente a giustificarne la liquidazione equitativa.
Il quarto motivo è accolto per quanto di ragione. La Corte censura la statuizione sulle spese del doppio grado: non sussiste alcuna reciproca soccombenza, poiché le tre domande erano autonome e ciascuna è stata integralmente accolta o integralmente rigettata. La parte vittoriosa non può essere condannata, neppure in parte, a pagare le spese in favore dell’attore soccombente. Il capo sulle spese è cassato con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Il quinto motivo, sulla mediazione obbligatoria ex d.lgs. n. 28 del 2010, è inammissibile per difetto di interesse, essendo stata rigettata nel merito la domanda cui si riferiva.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.