IMU, base imponibile e rendita catastale vigente al 1° gennaio (Cass. civ. Sez. V n. 21372 del 30.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, la base imponibile va determinata assumendo la rendita catastale legittimamente vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, ai sensi dell’art. 13, comma 4, d.l. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, e dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 504/1992. Ove la rendita sia stata rettificata con atto impugnato e divenuto definitivo per effetto del giudicato, la sentenza che ne determina la misura costituisce l’unico dato utilizzabile ai fini impositivi, con efficacia retroattiva al momento della domanda. La sanzione per omesso versamento, prevista dall’art. 13, comma 3, d.lgs. n. 471/1997, trova fondamento nella legittima utilizzazione della rendita vigente e nell’emesso avviso di accertamento. È inammissibile il motivo che deduca un giudicato esterno senza indicarne contenuto, tempi e modalità di produzione.

Il Fatto

Una società proprietaria di cinque unità immobiliari impugnava l’avviso di accertamento con cui il Comune aveva liquidato l’IMU per l’anno 2019, contestando la rendita catastale assunta a base del tributo e la sanzione applicata. La commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado confermava la decisione, ritenendo l’atto compiutamente motivato e correttamente calcolata l’imposta.

La società proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, lamentando tra l’altro l’apparente motivazione della sentenza, l’erronea individuazione della rendita applicabile e l’omessa considerazione di un dedotto giudicato esterno. Il Comune resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è respinto. Richiamando le Sezioni Unite n. 19881 del 2014 e n. 8053 del 2014, la Corte ribadisce che, dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. a opera della legge n. 134/2012, è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante. Si ha motivazione apparente quando le argomentazioni sono obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito (Sezioni Unite n. 22232 del 2016). Nel caso concreto la sentenza impugnata ha esposto le ragioni decisorie e non ha omesso l’esame della questione sulla correttezza dell’imposta liquidata.

Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono anch’essi infondati. La base imponibile è correlata alle rendite catastali risultanti in catasto e vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione. La Corte chiarisce che per rendita vigente deve intendersi quella legittimamente vigente al 1° gennaio 2019, quale annotata in atti a seguito del giudicato formatosi sulla sua determinazione. Il riferimento normativo va inteso in senso sostanziale: la sentenza che fissa la rendita, pur divenuta definitiva nel corso del giudizio impositivo, è l’unico dato da considerare, con effetti retroagenti al momento della domanda (Cass. n. 11439 del 2010; Cass. n. 27019 del 2020, tra le stesse parti).

La sanzione applicata rientra nella fattispecie dell’art. 13, comma 3, d.lgs. n. 471/1997, come modificato dal d.lgs. n. 158/2015, e trova fondamento nella legittima utilizzazione della rendita vigente e nell’emesso avviso di accertamento. Quanto all’elemento soggettivo, l’art. 5 d.lgs. n. 472/1997 richiede la consapevolezza del contribuente e pone a suo carico una presunzione di colpa per l’atto illecito (Cass. n. 2139 del 2020; Cass. n. 12901 del 2019).

Il quarto motivo è inammissibile: la ricorrente non illustra il contenuto del dedotto giudicato esterno né indica tempi e modalità della produzione, e la pronuncia richiamata non risulta comunque passata in giudicato. Il quinto motivo è manifestamente infondato, poiché la sentenza è stata depositata con modalità telematica e sottoscritta con firme digitali dal Presidente del Collegio e dal relatore, secondo il percorso tracciato dal d.m. n. 163/2013 e dalle regole tecnico-operative adottate nel 2020. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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