Rigetto per infondatezza e inammissibilità: no alla sospensione per pregiudizialità (Cass. civ. Sez. V n. 21303 del 25.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Quando il giudice di merito esclude, con motivazione non apparente, la stessa sussistenza di una società di fatto e la partecipazione del contribuente alla stessa, non si configura alcuna nullità del giudizio per omessa integrazione del contraddittorio, poiché il litisconsorzio necessario presuppone l’accertamento positivo di un reddito di partecipazione. Inoltre, nel giudizio di cassazione, il rispetto del principio di ragionevole durata del processo impone di definire immediatamente il procedimento quando il ricorso sia palesemente inammissibile o prima facie infondato, senza disporre la integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi. La sospensione necessaria per pregiudizialità non è obbligatoria, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., quando la causa pregiudicante sia stata definita con sentenza non passata in giudicato, restando la decisione rimessa alla discrezionalità del giudice ai sensi dell’art. 337, comma 2, c.p.c..

Il Fatto

All’esito di una verifica fiscale, l’Amministrazione finanziaria notificava a un contribuente un avviso di accertamento con cui rettificava il reddito dichiarato per l’anno d’imposta 2007, imputandogli per trasparenza il maggior reddito quale socio di fatto di alcune società estere, ritenute frutto di esterovestizione e fittiziamente residenti nei Paesi Bassi.

Il contribuente impugnava l’atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che accoglieva il ricorso ritenendo non sussistente la partecipazione societaria ipotizzata. La Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello dell’Ufficio. Avverso tale sentenza l’Amministrazione finanziaria proponeva ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, resistito dal contribuente con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina i quattro motivi. Con il primo l’Ufficio deduceva la nullità della sentenza per motivazione apodittica ed apparente. Il motivo è infondato: la motivazione è solo apparente, e la sentenza nulla per error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione. Nella specie, la Corte regionale ha dato conto, sia pur succintamente, delle ragioni della decisione, escludendo la qualità di socio sulla base di altra pronuncia concernente la medesima vicenda societaria e della mancanza di prova del l’affectio societatis.

Con il secondo motivo si eccepiva la nullità per violazione delle norme sul litisconsorzio necessario. La Corte ricorda che la sussistenza del litisconsorzio impone l’integrazione del contraddittorio quando sia ritenuta operante una società di fatto e si dibatta del reddito di partecipazione. Nel caso di specie, però, oggetto di controversia è la stessa sussistenza della società di fatto, esclusa in entrambi i gradi. Richiamando Cass. n. 18890 del 2021 e Cass. n. 11287 del 2018, la Corte afferma che la nullità dei giudizi di merito non va dichiarata quando il ricorso dell’Amministrazione risulti inammissibile o prima facie infondato, non derivando ai litisconsorti pretermessi alcun danno dalla pronuncia.

Con il terzo motivo l’Ufficio deduceva la violazione dell’art. 295 c.p.c., per non aver il giudice di merito disposto la sospensione in attesa del passaggio in giudicato della sentenza emessa nei confronti delle società. Anche tale motivo è infondato. La Corte richiama Cass. n. 34966 del 2021 e Cass. Sez. Un. n. 21763 del 2021: quando la causa pregiudicante è stata definita con sentenza non passata in giudicato, la sospensione non è obbligatoria ai sensi dell’art. 295 c.p.c., ma può essere adottata in via facoltativa ai sensi dell’art. 337, comma 2, c.p.c.. Pertanto la C.T.R. non era tenuta a sospendere il giudizio.

Il quarto motivo, infine, è inammissibile. Attraverso la censura sulla violazione delle norme in materia di prove e presunzioni, l’Ufficio contesta in realtà la valutazione in fatto operata dalla C.T.R. circa l’esclusione della partecipazione del contribuente alle asserite società di fatto. La Corte non può procedere a un nuovo accertamento di fatto. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna dell’Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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