Collaboratore fisso giornalistico, subordinazione attenuata e responsabilità di servizio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21833 del 02.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel lavoro giornalistico la qualificazione del rapporto come autonomo o subordinato deve tener conto che il carattere della subordinazione risulta attenuato per la creatività e la particolare autonomia della prestazione, di natura prettamente intellettuale, assumendo rilievo decisivo l’inserimento continuativo ed organico nell’organizzazione d’impresa. Per la configurabilità della qualifica di collaboratore fisso, di cui all’art. 2 del CCNL lavoro giornalistico, la responsabilità di un servizio va intesa come l’impegno a trattare, con continuità di prestazioni, uno specifico settore informativo, mettendo a disposizione le proprie energie e restando a disposizione anche nell’intervallo tra una prestazione e l’altra. Non sono necessari la quotidianità della prestazione, un orario di lavoro fisso e l’assoggettamento al potere conformativo dell’editore.

Il Fatto

Il Tribunale aveva accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra una società editrice e un giornalista, qualificato come collaboratore fisso ai sensi dell’art. 2 del CCNL giornalistico. La Corte d’appello di Milano aveva rigettato l’impugnazione della società, ritenendo provate le condizioni richieste dalla norma: prestazione non occasionale, messa a disposizione della propria opera e responsabilità di un servizio.

La Corte territoriale aveva escluso la necessità che la prestazione fosse quotidiana o che sussistesse un orario di lavoro fisso. Avverso tale decisione la società ha proposto ricorso per cassazione, resistito dal lavoratore con controricorso.

La Motivazione della Corte

L’unico motivo denuncia la violazione e falsa interpretazione dell’art. 2094 cod. civ. e dell’art. 2 CCNL, contestando l’affermazione della Corte di merito secondo cui non sarebbe necessario accertare, oltre ai requisiti della norma collettiva, anche gli indici di subordinazione.

La Corte di legittimità ritiene la censura infondata. Il giudice di appello non ha mai affermato la non necessarietà dei requisiti tipici della subordinazione: si è concentrato sull’accertamento delle condizioni necessarie a configurare il profilo professionale del collaboratore fisso, valorizzando la natura non occasionale della prestazione, la messa a disposizione dell’opera e la responsabilità di un servizio. Ha invece ritenuto non richiesti ulteriori requisiti quali la quotidianità, l’orario fisso e il potere conformativo dell’editore.

Nel lavoro giornalistico, osserva la Corte, la subordinazione è attenuata dalla creatività e dall’autonomia qualificanti la prestazione e dalla sua natura intellettuale, cosicché rileva specificamente l’inserimento continuativo ed organico nell’organizzazione d’impresa (Cass. n. 24078/2021).

Quanto alla figura del collaboratore fisso, la Corte richiama il criterio distintivo rispetto al redattore: mentre quest’ultimo si caratterizza per il tipo di notizie, per l’inserimento nella programmazione del prodotto finale, per la prestazione quotidiana e l’osservanza di un orario, per il collaboratore fisso rileva la semplice continuità dell’apporto, di regola limitato a un settore informativo specifico (Cass. n. 29182/2018). La responsabilità di un servizio consiste nell’impegno a trattare con continuità uno specifico settore, assumendo rilevanza la piena disponibilità del lavoratore anche nell’intervallo tra una prestazione e l’altra (Cass. n. 11065/2014).

Nel caso concreto la Corte territoriale, sulla base delle testimonianze, ha accertato un incarico stabile, tale da consentire all’editore di fare affidamento sulla collaborazione per una rubrica a cadenza settimanale, con conseguente stabile inserimento nell’organizzazione datoriale. Tale valutazione costituisce giudizio di merito coerente con la previsione normativa e con i principi di legittimità. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della società alle spese e al contributo unificato ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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