Ricorso incidentale della parte vittoriosa nel merito e difetto di interesse attuale (Cass. civ. Sez. Un. n. 22699 del 12.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso incidentale proposto dalla parte interamente vittoriosa nel merito, che investa questioni pregiudiziali di rito, ivi compresa quella attinente alla giurisdizione, o preliminari di merito, decise in senso ad essa sfavorevole nel grado precedente, ha natura di ricorso condizionato anche in assenza di espressa indicazione di parte. Esso deve essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali o preliminari non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito. Quando invece tale decisione sia intervenuta, il ricorso incidentale si esamina unicamente in presenza di un interesse attuale, che sussiste solo nell’ipotesi di fondatezza del ricorso principale. In caso di rigetto o di inammissibilità di quest’ultimo, il ricorso incidentale resta assorbito per difetto di interesse.
Il Fatto
Le società acquirenti di alcuni terreni, ceduti dal Comune in forza di tre atti di permuta del 1999 nell’ambito di un accordo urbanistico sostitutivo, convennero in giudizio l’ente locale e due società già municipalizzate per il risarcimento dei danni conseguenti al rinvenimento di sostanze inquinanti riconducibili alla pregressa lavorazione del carbon fossile.
Il Comune eccepì il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo, oltre alla prescrizione e alla decadenza. Il Tribunale rigettò le domande e la Corte d’Appello confermò, respingendo anche l’appello incidentale del Comune sulla giurisdizione. Le società ricorrono per cassazione con nove motivi; il Comune propone ricorso incidentale sulla sola questione di giurisdizione. La Seconda Sezione rimette gli atti alle Sezioni Unite.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite affrontano preliminarmente l’ordine logico di esame dei ricorsi. Il Comune, pur soccombente sull’eccezione di giurisdizione, è risultato totalmente vittorioso nel merito, avendo visto respingere le domande risarcitorie nei suoi confronti. Da qui la necessità di stabilire se il suo ricorso incidentale vada trattato prima del ricorso principale.
La Corte richiama un orientamento consolidato da oltre un ventennio, fondato sul principio costituzionale della ragionevole durata del processo e sul fine primario della risposta nel merito. Il ricorso incidentale della parte vittoriosa su questioni pregiudiziali o preliminari, decise in senso sfavorevole nel merito, ha natura di ricorso condizionato indipendentemente da ogni espressa indicazione.
La regola di giudizio che ne deriva è che esso è esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali o preliminari non siano state decise, esplicitamente o implicitamente, dal giudice di merito. Se la decisione è intervenuta, l’esame è subordinato all’attualità dell’interesse, che sussiste unicamente in caso di fondatezza del ricorso principale.
Poiché il ricorso principale, nella parte che investe la controversia tra le acquirenti e il Comune, è infondato, il ricorso incidentale del Comune è assorbito. Le censure sul merito urtano contro accertamenti di fatto non sindacabili in cassazione, tra cui la piena consapevolezza delle acquirenti circa l’inquinamento e l’accettazione del rischio dei costi di bonifica.
È invece fondato il settimo motivo, che investe la domanda di responsabilità extracontrattuale verso le società già municipalizzate. L’atto di citazione già fondava la pretesa sull’attività produttiva inquinante e sull’omessa bonifica, sicché la Corte d’Appello ha erroneamente dichiarato inammissibile per novità la domanda. La sentenza è cassata sul punto, con rinvio alla Corte d’Appello di Ancona in diversa composizione.
Nota della Redazione
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