Revocatoria, fideiussioni ABI e condanna per abuso del processo (Cass. civ. Sez. I n. 16154 del 11.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La fideiussione rilasciata a valle di un’intesa dichiarata parzialmente nulla dall’Autorità Garante è parzialmente nulla, ai sensi degli artt. 2, comma 3, legge n. 287/1990 e 1419 cod. civ., e solo in relazione alle clausole che riproducono lo schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo che dal contratto emerga una diversa volontà delle parti. La nullità può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado, ma solo se agli atti risultino acquisiti gli elementi di fatto dai quali desumerne l’esistenza; grava sul ricorrente l’onere di indicare dove e come tali fatti siano stati introdotti. La definizione del giudizio in conformità della proposta ex art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ. integra un’ipotesi normativa di abuso del processo, con conseguente condanna ai sensi del terzo e quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ.

Il Fatto

La Corte d’appello di Palermo, confermando la decisione di primo grado, aveva accolto la domanda di declaratoria di inefficacia ex art. 2901 cod. civ. di una compravendita immobiliare conclusa tra il debitore e la figlia, proposta dalla cessionaria del credito. I giudici di merito avevano escluso la sospensione necessaria del giudizio in attesa della definizione della controversia sul debito, avevano ritenuto regolarmente controfirmato l’ampliamento della garanzia e avevano ravvisato la prova presuntiva della scientia damni nello stretto rapporto di parentela tra le parti dell’operazione, oltre che nell’eventus damni.

I soccombenti ricorrono per cassazione. La parte creditrice resiste con controricorso. Il Consigliere delegato allo spoglio formula una proposta di definizione a norma dell’art. 380-bis cod. proc. civ.; i ricorrenti chiedono comunque la decisione della causa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama integralmente la proposta e la ritiene condivisibile, rilevando che essa non è stata confutata dalla parte ricorrente. Sul primo motivo, concernente la pretesa omessa pronuncia sulla violazione dell’art. 1956 cod. civ., la Corte osserva che il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è idoneo a veicolare la dedotta omissione: l’omessa pronuncia su un motivo di appello integra la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., perché il motivo di gravame non è un fatto principale o secondario, ma la specifica domanda sottesa all’impugnazione. Il motivo è pertanto inammissibile, anche per difetto di autosufficienza ex art. 366 cod. proc. civ.

Il secondo motivo, relativo alla mancata sospensione del giudizio, non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha ritenuto sufficiente a fondare l’azione revocatoria il credito ancora sub iudice, in conformità a un principio consolidato della Corte. Il terzo motivo ripropone un giudizio sul fatto, insindacabile in sede di legittimità, e pretende di applicare alla vicenda una disposizione dettata in tema di possesso, ad essa estranea.

Quanto al quarto motivo, sulla nullità delle fideiussioni redatte su schema ABI, la Corte ribadisce che la valutazione dell’eccezione in sede di legittimità presuppone l’accertamento dei relativi presupposti di fatto nel merito. La nullità può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado, ma solo se siano acquisiti agli atti tutti gli elementi dai quali desumerne l’esistenza. Nel caso concreto difetta l’assolvimento dell’onere di indicare dove e come i fatti integratori della pretesa nullità siano stati introdotti nel processo.

Nel merito, il motivo è inammissibile anche ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.: le Sezioni Unite n. 41994 del 2021 hanno sancito che i contratti di fideiussione a valle di intese parzialmente nulle sono parzialmente nulli, limitatamente alle clausole che riproducono quelle dello schema vietato. La nullità denunciata avrebbe dunque carattere solo parziale e sarebbe irrilevante al fine di escludere la debenza del credito. Il ricorso è dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza.

Il giudizio è definito in conformità della proposta, il che comporta la condanna della parte istante a norma dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ. L’art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo: il non attenersi a una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente, come affermato dalle Sezioni Unite n. 28540 del 2023.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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