Art. 573.

Art. 573.

Sottrazione consensuale di minorenni

Chiunque sottrae un minore, che abbia compiuto gli anni quattordici, col consenso di esso, al genitore esercente la ((responsabilita' genitoriale)) o al tutore, ovvero lo ritiene contro la volonta' del medesimo genitore o tutore, e' punito, a querela di questo, con la reclusione fino a due anni.

La pena e' diminuita, se il fatto e' commesso per fine di matrimonio; e' aumentata, se e' commesso per fine di libidine.

Si applicano le disposizioni degli articoli 525 e 544.

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AGGIORNAMENTO (31)

La Corte Costituzionale, con sentenza 5 – 22 febbraio 1964, n. 9 (in G.U. 1ª s.s. 29/02/1964, n. 54), ha dichiarato "in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimita' costituzionale dell'art. 573 del Codice penale, in riferimento all'art. 29, secondo comma, della Costituzione, in quanto limita il diritto di querela al genitore esercente la patria potesta'".

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