Quando il mantenimento dei figli non è dovuto (e quando cessa)

Aggiornato a luglio 2026

Il mantenimento dei figli nasce dalla genitorialità, non dal matrimonio: è un obbligo di entrambi i genitori. Ma non è né eterno né incondizionato. In alcuni casi non è dovuto, in altri può essere ridotto o revocato. Attenzione però a un punto che sbaglia in molti: nessun genitore può smettere di pagare di propria iniziativa. Vediamo, norma per norma e con le sentenze più recenti, quando l’obbligo viene meno e come farlo valere nel modo corretto.

In breve. Il mantenimento non è più dovuto quando il figlio maggiorenne raggiunge l’autosufficienza economica, oppure quando la mancata autosufficienza dipende da sua colpa. Per i figli minorenni non viene mai meno. In ogni caso la cessazione deve essere accertata da un giudice o risultare da un accordo tra le parti: non può deciderla da solo il genitore obbligato.

Il mantenimento dei figli è sempre dovuto? La regola di partenza

L’obbligo trova il suo fondamento nell’art. 30 della Costituzione, che impone ai genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. È un dovere che discende dal solo fatto della procreazione ed è, insieme, un diritto del figlio azionabile davanti al giudice.

Nel Codice civile l’obbligo si articola in più norme convergenti:

  • Art. 147 c.c. — dovere di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità e aspirazioni.
  • Art. 315-bis c.c. — riconosce al figlio il diritto al mantenimento, a prescindere dallo stato coniugale dei genitori.
  • Art. 316-bis c.c. — i genitori contribuiscono «in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo». Se non hanno mezzi sufficienti, subentra l’obbligo sussidiario degli ascendenti (i nonni). Il giudice può inoltre ordinare il pagamento diretto di una quota di reddito al terzo (es. il datore di lavoro).
  • Art. 337-ter c.c. — nei giudizi di separazione, divorzio e per i figli nati fuori dal matrimonio, il giudice fissa il contributo valutando cinque parametri: esigenze attuali del figlio, tenore di vita goduto, tempi di permanenza presso ciascun genitore, risorse economiche di entrambi, valore dei compiti di cura. L’assegno si adegua automaticamente agli indici ISTAT.

Un principio importante: il genitore non può ridurre il proprio contributo invocando circostanze che ha causato lui stesso (per esempio riducendo volontariamente i propri redditi).

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Figli minorenni e maggiorenni: due regole diverse

La distinzione è decisiva.

Figlio minorenne. L’obbligo è assoluto: non tollera eccezioni legate alla condizione del figlio. Solo la misura del contributo è modulabile in base alle risorse dei genitori e alle esigenze del minore, ma non può mai essere azzerata. L’obbligo prosegue senza interruzioni fino all’indipendenza economica, che può arrivare anche dopo la maggiore età.

Figlio maggiorenne. Al compimento dei diciotto anni il regime cambia radicalmente. L’art. 337-septies c.c. prevede che il giudice, «valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico». Tre conseguenze:

  • Decide il giudice, non il genitore. Il «può disporre» è un potere del giudice, non una facoltà di scelta del genitore, che quindi non può interrompere il pagamento da sé.
  • Il presupposto è la non autosufficienza, non la semplice maggiore età.
  • Figli con handicap grave: si applica il regime dei minori, senza limiti legati all’autosufficienza.

Quando il mantenimento del figlio maggiorenne non è più dovuto

Il raggiungimento dell’autosufficienza economica

È il motivo principale di cessazione. Non basta un’attività qualsiasi: serve un reddito effettivo e continuativo, idoneo al sostentamento. La Cassazione (Cass. n. 12121/2025) ha ribadito che l’obbligo non cessa con la maggiore età, ma con il conseguimento dell’autonomia economica, da accertare caso per caso; e che, quando il genitore agisce per far dichiarare estinto l’obbligo, la prova contraria grava sul figlio. Con Cass. n. 8892/2024 è stato precisato che anche un lavoro a tempo determinato può essere indice di autosufficienza, se idoneo al sostentamento: non «rivive» automaticamente l’obbligo alla scadenza di quel contratto.

La colpevole inerzia del figlio

L’obbligo cessa anche quando la mancata autosufficienza dipende da colpa del figlio. Secondo Cass. n. 22813/2023, spetta al figlio provare che la sua inerzia è incolpevole — cioè che esistono ostacoli concreti al raggiungimento di una qualifica o al reperimento di un lavoro. La stessa pronuncia ha considerato che anche la scelta di sposarsi può segnalare raggiunta maturità e autoresponsabilità. In pratica, la colpa ricorre quando il figlio:

  • rifiuta sistematicamente opportunità di lavoro pur avendo una qualifica spendibile;
  • abbandona gli studi senza intraprendere alcun percorso alternativo;
  • conduce una vita autonoma pur dichiarando di non avere redditi;
  • rifiuta impieghi concreti che gli vengono proposti.

Non esiste un’età fissa

Nessuna età fa cessare automaticamente il mantenimento: né i 18, né i 25 anni. Tuttavia, quando il percorso di studio o inserimento risulta «secondo la normalità dei casi ampiamente concluso», l’onere di provare la persistente non autosufficienza si sposta sul figlio. Le corti di merito applicano questo principio: il Tribunale di Bergamo (sent. n. 554/2024) ha revocato l’assegno a un maggiorenne che lavorava ed era autosufficiente; la Corte d’Appello di Cagliari (sent. n. 230/2025) ha escluso il diritto valorizzando l’età, il percorso concluso e l’assenza di ricerca attiva di lavoro. Con Cass. n. 11502/2025, per una figlia venticinquenne, la Corte ha chiarito che il giudice deve valutare in concreto i presupposti, potendo disporre una riduzione anziché la revoca totale.

Il figlio maggiorenne può rinunciare al mantenimento?

No, non per via stragiudiziale. Il diritto al mantenimento è indisponibile: la dichiarazione con cui il figlio comunica al genitore di rinunciarvi è irrilevante (Cass. n. 3552/2025). Perché la cessazione produca effetti serve un provvedimento del giudice o un accordo di negoziazione assistita da avvocati (L. 162/2014).

Quando l’obbligo si riduce o cessa per fatti sopravvenuti

I provvedimenti sul mantenimento non sono definitivi come una sentenza ordinaria: valgono rebus sic stantibus. L’art. 337-quinquies c.c. consente a ciascun genitore di chiederne «in ogni tempo» la revisione, se sopravvengono circostanze nuove e rilevanti.

La giurisprudenza chiede che il mutamento economico sia: (i) sopravvenuto; (ii) significativo; (iii) tendenzialmente duraturo; (iv) non provocato dal genitore per sottrarsi all’obbligo. Con Cass. n. 36800/2022 è stata respinta la riduzione chiesta da un genitore in Cassa Integrazione durante la pandemia, per mancata prova di un calo significativo e duraturo. Con Cass. n. 20340/2025 si è ribadito che la prova del «significativo peggioramento» è onere esclusivo del genitore obbligato: le allegazioni generiche non bastano.

Il genitore che perde il lavoro: l’obbligo si sospende?

No. La perdita del lavoro non sospende automaticamente l’obbligo: bisogna rivolgersi tempestivamente al giudice. Una contrazione di reddito documentata e durevole può però giustificare una riduzione: il Tribunale di Torino (sent. n. 251/2024) l’ha concessa a fronte di un documentato calo di fatturato della società amministrata dal genitore, con decorrenza dalla data della domanda. Fino al provvedimento del giudice, il genitore resta obbligato per intero e gli arretrati non versati restano esigibili.

«Togliere» il mantenimento: perché smettere di pagare da soli è un errore

Interrompere i versamenti senza un provvedimento di modifica è un inadempimento che espone a conseguenze pesanti:

  • Esecuzione forzata: il provvedimento sull’assegno è titolo esecutivo; l’altro genitore (o il figlio maggiorenne) può recuperare gli arretrati con gli interessi.
  • Pagamento diretto dal terzo (art. 316-bis, co. 2, c.c.): il giudice può ordinare che una quota di stipendio o pensione sia versata direttamente al beneficiario.
  • Responsabilità penale (art. 570-bis c.p.): la violazione degli obblighi economici stabiliti in sede civile è reato, anche per i figli nati fuori dal matrimonio.
  • Valutazione negativa nel successivo giudizio di revisione, anche sulle spese.
  • Arretrati: i ratei si prescrivono in dieci anni, quindi si accumulano e restano recuperabili a lungo.

La via corretta per «togliere» il mantenimento è una sola: il ricorso al giudice per la modifica o la revoca.

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Come si chiede la modifica: il ricorso dopo la riforma Cartabia

Il D.Lgs. 149/2022 («riforma Cartabia»), per i procedimenti dal 28 febbraio 2023, ha introdotto un rito unico per persone, minorenni e famiglie (artt. 473-bis e ss. c.p.c.).

  • La domanda (art. 473-bis.29 c.p.c.): la revisione dei provvedimenti economici si chiede «in ogni tempo», con ricorso al Tribunale ordinario del luogo di residenza abituale del minore.
  • Allegazioni obbligatorie a pena di decadenza (art. 473-bis.12 c.p.c.): dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e documentazione patrimoniale completa. Informazioni inesatte o incomplete pesano sulla decisione e sulle spese.
  • Poteri del giudice (art. 473-bis.2 c.p.c.): può disporre d’ufficio indagini su redditi e patrimoni, anche tramite la polizia tributaria.
  • Decorrenza: il provvedimento può retroagire fino alla data della domanda. Chi tarda a depositare il ricorso perde il beneficio della retroattività: la semplice comunicazione della propria difficoltà all’altro genitore non ha alcun effetto giuridico.

Coppie non sposate: per i figli non cambia nulla

Dal D.Lgs. 154/2013 esiste un solo status: «figlio». Il diritto al mantenimento è identico che i genitori siano stati coniugati, conviventi o abbiano avuto una relazione occasionale. L’art. 337-bis c.c. estende le regole viste sopra anche ai figli nati fuori dal matrimonio: stessi criteri (art. 337-ter), stessa revisione (art. 337-quinquies), stessa disciplina per i maggiorenni (art. 337-septies). Lo ha ribadito Cass. n. 25534/2025, sul principio di uguaglianza tra tutti i figli.

Un punto spesso frainteso: la fine della convivenza non dà diritto ad alcun assegno tra i partner. Il mantenimento per il genitore (non per il figlio) esiste solo tra coniugi (separazione e divorzio) e tra uniti civilmente (L. 76/2016). Sul piano processuale, dal 28 febbraio 2023 anche queste controversie vanno al Tribunale ordinario (non più al Tribunale per i Minorenni).

Riepilogo

Situazione Regime giuridico
Figlio minorenne Obbligo assoluto; non sospendibile né azzerabile; solo la misura è modulabile.
Figlio maggiorenne autosufficiente Obbligo cessato; la prova dell’autosufficienza è a carico del genitore che chiede la revoca.
Figlio maggiorenne inerte per colpa propria Obbligo cessato; la prova dell’inerzia incolpevole è a carico del figlio.
Figlio maggiorenne con handicap grave Regime identico al minore; obbligo pieno, senza limiti di età.
Rinuncia stragiudiziale del figlio Irrilevante; diritto indisponibile; serve un provvedimento del giudice.
Perdita del lavoro del genitore Non sospende l’obbligo; occorre ricorso per modifica.
Sospensione unilaterale del pagamento Inadempimento; esecuzione forzata, pagamento diretto e reato ex art. 570-bis c.p.
Coppia non sposata che si separa Identico diritto dei figli; nessun assegno tra i conviventi.
Revisione (dal 28.02.2023) Ricorso al Tribunale ordinario ex art. 473-bis.29 c.p.c.; decorrenza fino alla data della domanda.

Domande frequenti

Quando il mantenimento dei figli non è dovuto?

Per i figli minorenni è sempre dovuto. Per i maggiorenni non è più dovuto quando raggiungono l’autosufficienza economica o quando la mancata autosufficienza dipende da loro colpa. La cessazione va comunque accertata dal giudice.

Quando un padre può togliere il mantenimento ai figli?

Mai di propria iniziativa. Deve presentare un ricorso al Tribunale ordinario (art. 473-bis.29 c.p.c.) e provare i presupposti (autosufficienza del figlio o mutamento significativo e duraturo delle condizioni economiche).

Chi ha l’obbligo alimentare verso i figli?

Entrambi i genitori, in proporzione alle rispettive sostanze e capacità (art. 316-bis c.c.). Se i genitori non hanno mezzi sufficienti, l’obbligo si estende agli ascendenti, cioè ai nonni.

Chi paga il mantenimento se il padre non lavora?

La mancanza di lavoro non azzera l’obbligo, che resta commisurato alle capacità. In caso di incapacità economica dei genitori possono essere chiamati a contribuire gli ascendenti. Serve comunque un provvedimento del giudice per modificare l’importo.

Il figlio maggiorenne può rinunciare al mantenimento?

No per via stragiudiziale: è un diritto indisponibile e la rinuncia comunicata al genitore è irrilevante (Cass. n. 3552/2025). Serve un provvedimento del giudice o un accordo di negoziazione assistita.

Fino a quando un genitore separato deve mantenere un figlio?

Non c’è un’età fissa. L’obbligo dura finché il figlio non raggiunge l’autosufficienza economica; superata la normale età di completamento degli studi o dell’inserimento lavorativo, è il figlio a dover dimostrare perché non è ancora autosufficiente.

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