Corruzione tramite intermediario: la competenza si radica dove il pubblico ufficiale accetta, non dove il mediatore riferisce l’esito (Cass. pen. 20137/2026)

Corte di Cassazione, Sezione VI penale, sentenza n. 20137 del 6 maggio 2026, depositata il 1 giugno 2026 (R.G.N. 11390/2026) — Presidente Ercole Aprile, Relatore Riccardo Amoroso.

Il principio di diritto

Il reato di corruzione (art. 319 c.p.) è a duplice schema e si consuma nel momento e nel luogo dell’accordo — con l’accettazione della promessa — o, se segue la dazione, con la consegna del denaro; il compimento dell’atto contrario e le condotte preparatorie ne restano estranei. Quando l’accordo si perfeziona tramite un intermediario, ai fini della consumazione non rileva il momento in cui il delegato comunica al delegante l’accettazione (inapplicabile il principio civilistico dell’atto recettizio, artt. 1326 e 1334 c.c.), ma il luogo e il tempo in cui il pubblico ufficiale ha accettato la promessa o ricevuto il denaro. Non identificabile tale luogo né i criteri suppletivi dell’art. 9, commi 1 e 2, c.p.p., si applica il criterio residuale del comma 3 (giudice del luogo dell’ufficio del P.M. che per primo ha iscritto la notizia di reato).

Il fatto

Il Tribunale del riesame di Catanzaro confermava gli arresti domiciliari per un indagato (artt. 110, 319, 321 c.p.) accusato di aver operato come intermediario in una corruzione volta a favorire candidati di un concorso pubblico per il TFA-sostegno: avrebbe dovuto retribuire un pubblico ufficiale non identificato, in cambio della rivelazione anticipata delle risposte dei quiz di preselezione. Il ricorso contestava l’individuazione del locus commissi delicti (competenza territoriale) e la gravità indiziaria.

La motivazione

Il giudice della cautela, per decidere sulla competenza, deve controllare la qualificazione del fatto operata dal P.M. e quindi tenere conto della gravità indiziaria, con incidenza sul meccanismo dell’art. 27 c.p.p. (fuori dalla specifica materia dei reati di competenza distrettuale: Sez. U, n. 32584/2025, Cascino). Nel merito indiziario, la motivazione del Tribunale (intercettazioni, tracciato GPS, chat) è congrua e non illogica; ai fini della corruzione è irrilevante che il pubblico ufficiale resti ignoto, purché non vi siano dubbi sull’effettivo concorso di un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

Sulla competenza, la corruzione si consuma con l’accordo (accettazione della promessa) o con la dazione (Sez. U, n. 15208/2010, Mills); l’incontro tra corruttore e intermediario per la consegna del denaro è un antefatto estraneo alla struttura del reato. Non si applica il principio dell’atto recettizio: rileva il luogo — nel caso, ignoto — dell’accordo tra intermediario e pubblico ufficiale. Non identificato tale luogo, e inapplicabili i criteri dell’art. 9, comma 1 (parte dell’azione) e comma 2 (residenza, essendovi plurimi concorrenti), opera il criterio residuale dell’art. 9, comma 3, c.p.p.: competente il Tribunale di Crotone, ufficio del P.M. che per primo ha iscritto la notizia di reato. Corretto l’esito, pur erronea la motivazione del Tribunale. Congrue, infine, le esigenze cautelari (stabilità dei legami e pericolo di reiterazione).

Esito: la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali.

Implicazioni pratiche

Per stabilire dove si processa una corruzione conta il luogo dell’accordo con il pubblico ufficiale (o della dazione), non le condotte preparatorie né il luogo in cui l’intermediario riferisce l’esito al mandante. Quando quel luogo resta ignoto, la competenza si radica in via residuale presso il giudice dell’ufficio del P.M. che ha iscritto per primo la notizia di reato. In sede cautelare, il giudice che verifica la competenza deve prima controllare la gravità indiziaria e la corretta qualificazione del fatto: le due valutazioni sono intrecciate.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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