Rinvio pregiudiziale sulla competenza per territorio (art. 24-bis c.p.p.): non è esperibile nelle indagini preliminari, prima dell’esercizio dell’azione penale (Cass. pen. n. 35593/2025)

Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, sentenza n. 35593/2025, camera di consiglio del 24 settembre 2025, R.G.N. 18474/2025. Presidente Anna Maria De Santis, Relatrice Lucia Aielli.

Il principio di diritto

Il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio (art. 24-bis cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022) non è esperibile nella fase delle indagini preliminari, prima dell’esercizio dell’azione penale: il suo esito produce effetti generali e irreversibili, vincolanti ai sensi dell’art. 25 cod. proc. pen., incompatibili con il carattere intrinsecamente dinamico e fluido della fase investigativa e con la limitata efficacia ad acta della statuizione sulla competenza resa dal giudice per le indagini preliminari ai sensi dell’art. 22, comma 2, cod. proc. pen.

Il fatto

In un procedimento per associazione per delinquere, truffa, estorsione e riciclaggio, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani, dopo aver applicato misure cautelari e dichiarato la propria incompetenza per territorio, dava avvio a una successione di declinatorie tra diversi uffici (Cagliari, Velletri, Cuneo) ai sensi degli artt. 22 e 27 c.p.p., ciascuno dei quali rinnovava la misura reale e a sua volta declinava la competenza, finché il procedimento tornava pendente davanti allo stesso G.i.p. di Trapani. Quest’ultimo rimetteva allora alla Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 24-bis c.p.p., la questione sulla competenza per territorio.

La motivazione

La Corte ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale. L’istituto dell’art. 24-bis c.p.p., introdotto dalla riforma del 2022, mira a una definizione intangibile della competenza per territorio, per evitare l’inutile celebrazione di processi fondati su un’errata attribuzione; il suo esito è perciò dotato di efficacia generale e irreversibile. Tale stabilità non si concilia con la fase delle indagini preliminari, caratterizzata dalla fluidità dell’imputazione e dalla natura di prova allo stato degli atti dei gravi indizi: l’art. 22, comma 2, c.p.p. attribuisce infatti alla statuizione sulla competenza resa dal G.i.p. efficacia limitata al solo provvedimento richiesto (ad acta), sicché anche la pronuncia della Corte resa in questa fase non ha gli effetti vincolanti dell’art. 25 c.p.p. Ne consegue che, prima dell’esercizio dell’azione penale, il rimedio non può essere esperito. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile, per difetto di interesse, l’eccezione difensiva sull’omessa notifica dell’avviso di udienza.

Esito: la Corte dichiara inammissibile il rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 24-bis cod. proc. pen. e dispone la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani.

Implicazioni pratiche

La decisione delimita l’ambito temporale del nuovo rinvio pregiudiziale sulla competenza. Lo strumento, pensato per mettere il processo in sicurezza con una decisione stabile sul giudice territorialmente competente, presuppone un’imputazione già cristallizzata dall’esercizio dell’azione penale: non può essere attivato durante le indagini preliminari, dove la competenza si stabilisce solo ad acta e la pronuncia della Cassazione non acquista efficacia generale. In quella fase i conflitti tra uffici vanno risolti con gli ordinari meccanismi degli artt. 22 e seguenti c.p.p.

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